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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/122

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nela giornata non volse che la battaglia se facesse vedendo che era piu conveniente a vilissimi beccarini, che a valorosi cavalieri; & sumamente fo laudata la sententia de tal principe; & in simili casi per degno principe questo saria da fare de non permettere tal battaglia; reservato quando con arme militare in parte armati, & in parti desarmati combattesseno non saria apertenente a boni cavalieri combattere senza tutte le arme necessarie alo exercitio militare, & como boni cavalieri sogliono inel campo, & in simile imprese exercitare loro valorose persone per cagione de demonstrare loro forze, & defensare loro iustitia; & descrivese nela longobarda lege che la battaglia fra cavalieri non se devera fare con bastoni, ne con pietre; reservato quando fosseno li testimonii contrarii; perche alhora deveriano combattere con bastoni, & scuti per provare chi de loro havesse dicta la verita;

& accade che venendo in Italia doi Cavalieri oltramontani per combattere desarmati solo con spate, & pugnali havendo obtenuto il campo libero pervenendo in notitia del iudice al quale molti cavalieri supplicaro che non permettesse si crudelmente farli amazare fo per il principe revocato il campo; & facta tra loro concordia per il iudice de alcune parole exusatorie se devesseno dire per il rechiesto se retornorno nel loro paese dove essendo pervenuti hebbeno fra loro novo rebacto se le parole dicte dal rechiesto erano desdicta si, o no; perche seguiro nova impresa in un'altra battaglia; & per questo al fine dela presente opera descriveremo ad pleno dela desdicta como, & quale se debbe fare si per il rechiesto, & si anchora per il rechieditore che intraveneno a simile battaglia che se fanno da persona a persona.

Finisse il quarto Libro.