Wiktenauer logo.png

Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/140

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page needs to be proofread.

catholici mandati per epso; & questo furono facte le lege scripte; perche dinanzi se facea la iustitia con la mano regale, cioe con la potentia deli Re liquali comandavano se facesseno le executioni; & alhora Dio comando se devesseno li delicti punire, & dopo resto la consuetudine dele guerre, & dele battaglie per punitione de quelli che turbavano la pace del mondo neli regni, & nele provincie, & Dio comando che le gente se devesseno armare contra deli ribelli, & malfactori, & da queste guerre licite quando non glie superiore che possa refrenare li malfactori & desobedienti fo inducta questa consuetdine de battaglia particulare che se devesse combattere da persona a persona quando non appare prova del delicto per punitione deli disobedienti, & per terrore deli offensori timendo de non havere a combattere per la offesa ne provocasse a iniuria il compagno ilquale provocato per defensione del suo honore havesse iusta causa de combattere; perche questa lege dela defensione e permessa ali animali bruti per instincto de natura liquali trovandose provocati da l'altri animali se defendeno con loro arme facte dala natura, nelaquale trovano modo de defensione cioe con denti, corne, calci, stampe; & questa defensione e licita anchora ali homini rationali provocatia iniuria con auctorita, & licentia del superiore, & del principe che ha potestate fra loro concedere la battaglia per cause iuste dove non fosse copia de testimonii perliquali se potesse diffinire la causa in iudicio ordinario.

Per quale persone se po pigliare la battaglia. Capitulo V.