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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/34

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gnita de combattere col magiore; & per tal cagione la equalita in li stati se recerca. La quarta che la causa perché se move a la battaglia sia personale, & non sia differentia civile de robbe, ma sia de delicto, o causa criminale contengente a la persona. La Lombarda lege vole & permette de robbia denegata, justamente se possa combattere, como più distinctamente appresso vederemo. La quinta & ultima cagione è, che la differentia per la quale è causata la battaglia non habia la corte judiciale havuto notitia; perché essendo andato al judice dela publica corte, & non havendo provato quello che opponeva, non se potria più pervenire a l'arme ne al judicio militare; si como Federico imperatore scrive a la sua constitione, & in questo diverse consuetudine quantunche per il mondo se trovano; nientedimeno in delicto manifesto non havera loco tal battaglia. Attento se non recercasse prova alcuna essendo per lui medesimo provato per la notorieta dela cosa; reservato sel provocato allegasse havere justamente il suo delicto adoperato. Et quello in battaglia provare se disponesse per la sua causa, più manifestamente justificare. Alhora per battaglia se potria provare se la excusatione fosse vera del che appresso monstraremo; che havendo uno in publico loco amazato un cavaliero, & allegando justamente haverla amazato per sua defensione, o per altra justa cagione, combattere se potria per deminstratione de tal defensione & haverlo con justitia facto.

Dele singulare battaglie se sono permesse per justitia & ragione da una persona ad un'altra. Cap. IIII