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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/91

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secondo Andrea de ysernia; pero non se debbeno licentiare quelli che volesseno combattere per monstrare la virtu, & la fortezza de loro animo, o per impresa, per voto facto, per amore, o per amore, o per superbia; perche debbeno andare per il mondo a parte de infideli natione; & con quelli possano la ferocita loro demonstrare per combattere a oltranza, perche lo principê peccaria mortalmente a tali voluntarii rechieditori dando licentia senza necessita, & causa d'honore; & saria occasione del homicidio che fra loro intervenesse.

Se per lo prelato se potra prohibire la battaglia particulare essendo per il principe seculare permessa. Capitulo XII[1].

Se dubita anchora havendo un principe mondano concesso a doi cavalieri licentia de combattere in particulare battaglia, sel prelato dela cita potra quella prohibire che non seguisca. se dimanda perche se responde de si per ragione che la Decretale ha provisto per evitare il peccato ha reprobata la consuetudine del combattere per guagio de battaglia; & impero la chiesia iudica gli casi dove po seguire homicidio, & perditione de anime, despone che il prelato possa vetare le battaglie voluntarie, anchora che il principe seculare havesse dato il campo securo permettendo il combattere, in tale caso deveria essere piu obedito il prelato che lo principe considerato che e caso de conscientia & dal Papa expressamente reprobato in modo chel principe mortalmente peccaria volendo lui disponere, in quello che e piu sottomesso ala chiesia, che non al stato seculare.

  1. XIII