Wiktenauer logo.png

Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/95

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page needs to be proofread.

curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro voluntate; & oltra questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra laadministratione delo exercito quale guadagno; & per questo nel loco dove se trovano essere acampati possono concedere la licentia cosi il conductero, como un signore che fosse confedereato in compagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iuridictione delo dominio tra li principiconfederati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua volunta disponere si como la lege quale de questo fa expressa mentione.

Del iuramento de quelli che voranno intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Capitulo XV[1].

Non se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secundo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno vole chel provocatore, overo rechieditore devera iurar, & non lo provocato; & quando uno accusasse per suspectione dove per necessita fosse constrecto nel iuramento non lo potra iustamente far, excepto se dicesse che per suspectione havesse deliberato combattere; & in caso che per iuramento affirmasse che per verita, & non per suspectione combattesse,

  1. XVI