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Page:Regole di molti cavagliereschi essercitii (Federico Ghisliero) 1587.pdf/165

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TRATTATO CONTRA UN MANCINO.

TUTTE le ragioni dette di spada sola; di spada é pugnale; di cappa; & di Brocchiero, seruono cosi al Mancino contra al diritto; come al diritto contra al Mancino: & dell’arme da difesa non potia mo seruirsi in altro, che in parare le botte, che di lontano sono tirate; & per chiudere il camino: perche venendo alla pugna il diritto contra al mancino tutti due hanno la spada da una parte, & il dcorpo posto in modo, che tutte le punte feriscono angolarmente: & perciò con l’arme difensiue non si possono parare, onde conuerrà, che con la spada si parino: atteso che il debole della spada del mancino passarà per il forte della spada del diritto.

Terrà dunque la spada il diritto in stato, che domini la spada del mancino in dentro; & col corpo in profilo, & col filo buono si caccierà le punte al più prossimo luoco da ferire.

Il diritto mai non ferirà per di dentro al mancino; saluo se egli non fosse in moto, che in tal tempo si potrà ferire.