1605. a 23. di Decembre in Senato
CHE sia concessa facultà al fedel nostro Nicoletto Giganti Venetiano, che altri che lui, ò chi haverà a causa da lui, non possi per il spatio d’anni trenta prossimi venturi stampar in questa Città, nè in cadaun’altra Città, Terra, & luogo del Dominio nostro, nè altrove stampato condur, overo vender in esso Dominio Nostro il Libro da lui composto, intitolato Scola, overo Teatro, sotto pena di perder le Opere stampate, overo condotte, le quali siano del sopradetto Nicoletto Giganti, & di pagar ducati trecento, un terzo de’ quali sia dell’Arsenal nostro, un terzo del Magistrato, che farà l’essecutione, & l’altro terzo del denuntiante; essendo obligato osservar quanto è disposto dalle leggi nostre in materia di Stampe.