Sono doi campi de capitanii armigeri acampati, & un cavaliero de luno stomecte, cioe disfida uno altro de l'altro; vengono ale mane loro fora partiti dali campi de loro capitanii combatteno. Se dimanda si costoro se possono punire, decidese de si; & la ragione e questa che loro mancano alo honore loro essendone obligato al servitio de l'exercito con loro persona, & durante quello senza licentia non possono combattere ne arme movere contra li nimici, & facendo; commetteno delicto contra la republica, overo offesa maiesta; & questoper volere senza licentiade loro Duca preliare como non possano per ragione che per tale desordine o simile inobedientia potriano seguire de molti inconvenienti che saria danno dela republica, & del signore che per desordine de cavalieri pareria che senza licentia a cio procedesse; & questo da iurisconsulti e confirmato ala lege civile dove gravamente se puniscono tali stomectitori, & pugnatori senza licentia de loro capitanii, anchora che a loro seguitasse victoria; piu forte dico; che non solo andasse a battaglia senza licentia; ma chi ardisce passare il segno quale li fosse dato per confin, o che scrivesse ali exerciti inimici, o che loro facesse signale anchora se dona acerba punitione, secondo dice Livio nel secundo De Bello Punico (como di sopra e dicto) del consule Romano che per tale causa suo figliolo vincitore del nimico del populo Romano fece decapitare.
In che caso il signore e tenuto combattere con lo vasallo. Capitulo XII.