Habiando dunque de sopra examinati plenamente che un rustico, overo ignobilz longo tempo versato in arme potra provocare causa de suo honore a uno nobile per natura a battaglia personale; mo se dubita se un se un armigero rustico per natura versato longo tempo in arme, & dapo lassato lo exercito de l'arme non per delicto, ne per defalta; ma voluntariamente habita in casa sua antiqua, & vora rechiedere uno nobile per natura ad devere combattere con lui per causa de honore, se lo potra fare senza repulsa; la lege civile dispone che uno rustico non po provocare lo nobile ad battaglia personale; questo provocatore allga che glie fatto nobile longo tempo exercitando larte militare, & impero glie nobilitato; per laltra parte se allega in contrario, che gli armigeri godeno lo privilegio militare; finche sono in arme, & fanno l'exerctio militare, lo mestiero dellarme, o vero finche sonno in liza, & stanno preparati allarte militare, & questo ha lassato larte, & exercitio militare, & e ritornato alla pristina rusticita & adesso se dimanda che voria la ragione; dico primo che uno rustico che havera fatto el mestiero dellarme per longo tempo; & che sia acceptato nel'exercito per armigero finche sera in campo potra combattere con ogni nobile per natura in campo, & fora di campo; Ma tutte le lege vogliono che da poi che egli lassa in tutto el mestieri dellarme & vada casa sua non habia quelli privilegii che godeno gli armigeri; excepto se egli andasse per pace fatta, o con licentia, & con proposito de ritornare; & quando sta in lista, o preparato allarme, & questo era loco quando sera redutto in
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