suo signore, o che a loro havesse facto alcuno segno, o avisamento in detrimento delo stato, o che per delicto militare fosse stato con infamia dalo exercito cavato o remessode fora; questo tale non potria combattere con uno altro virtuoso cavaliero, ne potria stare ala cita Imperiale, o regale in laquale lo Imperatore, Re, o principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero, o cavaliero che in lo giorno dela battaglia se partesse dalo exercito dale bandere, o dala sua squadra per non se trovare ala battaglia saria infame, & e capitale pena degno; & quelli cavalieri, o armigeri che commettesseno delicti deshonesti a loro militia che fosseno ruffiani tenendo meretrice in guadagno questi la lege gli tene in grande infamia; & anchora che fosse hospitatore, o tabernero publico; & che non observasse lo giuramento che prestano gli cavaglieri; & fosse periuro, o prevaricatore, o che in lo exercito movesse seditione, o rumore in detrimento del stato del suo signore, duca, o capitaneo, & che fosse preso da l'hoste, & potesse retornare, & non retornasse perche saria transfuga, & reputato per infame; & anchora che mandato fosse ad explorare li progressi deli nimici; & resatsse coloro quale piu saria transfuga, overo un rustico, & obligato a altri, il quale in fraude venesse a arte militare a hi manifestasse gli secreti a l'hoste, overo chi per timore dela battaglia in la giornata infirmitate simulasse che sara desertore dela militia; quello anchora che lassarail signore ala battaglia, & fugira perche commette infidelita, & incorrera grande infamia como quello che contractasse amicitia con li nimi-
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