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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Capitulo [25] quando lo provocatore insultasse lo requesto nante che venesse al deputato loco.'''
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| '''Capitulo [26]. sel requesto non trovasse principe quaal volesse dare loco securo ala bactaglia se tenuto sarra andare ad principi de infideli.'''
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| '''Capitolo 205. How must the arms-bearers take a just quarrel for proceeding in the combat, such that of the undertaking remain victorious.'''
 
| '''Capitolo 205. How must the arms-bearers take a just quarrel for proceeding in the combat, such that of the undertaking remain victorious.'''
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| '''Capitulo [27] nel quale se tracta como deve el cavalieri pigliare iusta querela per procedere nel combactere ad tale che dela inpresa resta vincitore.'''
 
| '''Cap. 205. Come debbe gli armigeri pigliar giusta querella per proceder nel combattere, a tale che dell’impresa resti vincitore.'''
 
| '''Cap. 205. Come debbe gli armigeri pigliar giusta querella per proceder nel combattere, a tale che dell’impresa resti vincitore.'''
 
Ciascheduno armigero che vorrà con giustitia per la sicurtà nella battaglia particolare procedere, nè provocatore, nè requisitore volontario dovrà essere, anzi dell’honore constretto, come provocato & offeso dal nimico, debbe per necessità venire allo effetto del combattere; & per commune opinione de gli armigeri & cavallieri si dimostra li provocatori a battaglia volontaria senza necessità; di offesa, fosse chiaramente vera & non dubbiosa, si doverà esser provocatore, si debbano usare parole da provocato et offeso et andare a combattere con grande animo per diffesa della verità & dell’honore della sua giustitia et quella si debbe disponere con animo sostenerla: però la querela che piglierà a diffendere debbe esser giusta, dove si dichiara ch’ogni offeso, che pretende voler combattere per l’offesa ricevuta, il provocatore è necessario & tiene luoco di reo offeso, come quello che dal nimico si sente offeso. Ancora si dichiara la causa di giusta provocatione, quale loro, quando si muove per la offesa ricevuta per ingiuria o per altro mancamento di sua fama & honore che patisce dal nimico, con cui intende combattere: alhora si chiama requisitore provocato, perciocchè tiene luogo di richiesto, per sè debbe adattare & porgere la querella con parole per le quali havendo fondamento di giustitia non dimostra contra ragione procedere, perchè alcuna volta uno armigero potrà havere giustitia et fondamento nella sua querela, in modo che per giustitia non venirà a conchiudere esser giusta, tale che venirà ad esser ingiusta & la vera potria per le parole false diventare, sì come diffusamente è dechiarato in altro capitolo, nel quale è dinotato che la querela debbe con gran giustitia conchiudere; & trovasi che una volta fu fatto un bando da parte d’uno armigero, che volle a combattere con chi dicesse il contrario, al quale rispose un altro che disse il contrario & essendo dubitato quale fosse il provocatore, fu diterminato per cavalieri quello il quale pose il bando fosse il requisitore. Similmente ancora quello che ponesse scrittura alcuna contra di che volesse dire il contrario seria lo requisitore, overo il primo che movesse la querela: quando non fosse ingiuriato seria requisitore volontario, però le più volte si vede li volontarij provocatori sempre esser perditori.
 
Ciascheduno armigero che vorrà con giustitia per la sicurtà nella battaglia particolare procedere, nè provocatore, nè requisitore volontario dovrà essere, anzi dell’honore constretto, come provocato & offeso dal nimico, debbe per necessità venire allo effetto del combattere; & per commune opinione de gli armigeri & cavallieri si dimostra li provocatori a battaglia volontaria senza necessità; di offesa, fosse chiaramente vera & non dubbiosa, si doverà esser provocatore, si debbano usare parole da provocato et offeso et andare a combattere con grande animo per diffesa della verità & dell’honore della sua giustitia et quella si debbe disponere con animo sostenerla: però la querela che piglierà a diffendere debbe esser giusta, dove si dichiara ch’ogni offeso, che pretende voler combattere per l’offesa ricevuta, il provocatore è necessario & tiene luoco di reo offeso, come quello che dal nimico si sente offeso. Ancora si dichiara la causa di giusta provocatione, quale loro, quando si muove per la offesa ricevuta per ingiuria o per altro mancamento di sua fama & honore che patisce dal nimico, con cui intende combattere: alhora si chiama requisitore provocato, perciocchè tiene luogo di richiesto, per sè debbe adattare & porgere la querella con parole per le quali havendo fondamento di giustitia non dimostra contra ragione procedere, perchè alcuna volta uno armigero potrà havere giustitia et fondamento nella sua querela, in modo che per giustitia non venirà a conchiudere esser giusta, tale che venirà ad esser ingiusta & la vera potria per le parole false diventare, sì come diffusamente è dechiarato in altro capitolo, nel quale è dinotato che la querela debbe con gran giustitia conchiudere; & trovasi che una volta fu fatto un bando da parte d’uno armigero, che volle a combattere con chi dicesse il contrario, al quale rispose un altro che disse il contrario & essendo dubitato quale fosse il provocatore, fu diterminato per cavalieri quello il quale pose il bando fosse il requisitore. Similmente ancora quello che ponesse scrittura alcuna contra di che volesse dire il contrario seria lo requisitore, overo il primo che movesse la querela: quando non fosse ingiuriato seria requisitore volontario, però le più volte si vede li volontarij provocatori sempre esser perditori.
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| '''Capitulo [28] nel quale se tracta essendo un signor da vasalli requesto de concedere il campo se iustaame{{dec|u|n}}te porra el campo concedere.'''
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| '''Capitulo [29] nel quale se tracta in che caso e tenuto el principe ali soi subditi el campo concedere.'''
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| '''Capitulo [30] nel quale se tracta se per lo prelato se porra prohibere la bactaglia particulare essendo per lo prencipe seculare permessa.'''
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| '''Capitulo [31] nel quale se tracta como se deve per ragione elegere et denegare lo iudice conpetente nela bactaglia particulare.'''
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| '''Capitulo [32] qual principe per raione ha autortitate co{{dec|u|n}}cedere de farsi la bactaglia fra cavalieri.'''
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| '''Capitulo [33] del iuramento de quille che vorano intrare ad conbactere in bactaglie particolare de oltranza.'''
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| '''Capitulo [34] quando fosse facto per lo iodice bannime{{dec|u|n}}to che quillo del conbactenti che trapassasse el segno fosse perditore.'''
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| '''Capitulo [35] dove se tracta del trapassare el segno non solo la desdecta ma la pena della testa se non voluntario uno trapasse se deve punire.'''
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| '''Capitulo [36] de uno cavaliero requesto dalaltro ad bactaglia de oltransa che devesse eligere iodice coupetente et elesse iodece suspecto al requiditore.'''
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| '''Capitolo 206. If the requested of the battle does not find a place of justice, if one must go to a wild & solitary place to fight with the requestor.'''
 
| '''Capitolo 206. If the requested of the battle does not find a place of justice, if one must go to a wild & solitary place to fight with the requestor.'''
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| '''Capitulo [37] se lo requesto ad bactaglia non trovarra loco ne iodice se andare devera a loco silvestro et solitario ad conbactere col requiditore.'''
 
| '''Cap. 206. Se lo richiesto a battaglia non trovasse luoco nè giudice, se andare doverà a luogo silvestro & solitario a combatter col requisitore.'''
 
| '''Cap. 206. Se lo richiesto a battaglia non trovasse luoco nè giudice, se andare doverà a luogo silvestro & solitario a combatter col requisitore.'''
 
Quando fosse uno provocatore richiesto, che dovesse il luoco sicuro & il giudice trovare per fare l’abbattimento di oltranza, in caso dubbio, quando non lo trovasse, si domanda se è tenuto andare a combattere in luoco solitario col suo nimico, come si fosse in selva, overo in bosco, a tale che non fossero spartiti nè prohibiti per non essere giusto, perchè alcuni dissero di sì, che si deve andare, per causa che ‘l bisogno fa molte cose licite, che sono illicite & perchè la spada è giudice & testimonio manifesto di colui che torna dalla battaglia senza ferite, mostra essere il vincitore, come per contrario colui che fosse morto o gravemente ferito seria testimonio del perditore & per questo senza giudice si può del combattere la sentenza riportare, perchè le ferite mostrano esser giudice; perciò incontrario si risponde per dimostratione della verità che ciò facendosi seria contra ogni stile di cavalleria & contra ogni antica consuetudine d’arme, che vuole la battaglia sia celebrata in presenza d’alcuni Principi & di molti cavallieri, alla determinatione delli quali il giudicio si rimette & non altramente; & facendo il contrario serà cosa vituperosissima, fuori d’ogni disciplina militare, più costumi appartinenti a vilissimi beccari, ruffiani et gente plebea, quali son da essere puniti dal iudice della publica giustitia & perchè le cose che non sono laudabili non si debbono usare per li cavalieri, nè per altri huomini degni: per questo si dice che il cavaliero armigero provocato non è tenuto andare in loco solitario per le ragioni scritte di sopra da molti Romani: quelli faceano le lor battaglie nel loco, quale era comune alli eserciti, non andavano per lochi selvaggi, dove non haveriano trovato iudicio di cavalleria & per questo si conchiude gli abbattimenti non si debano fare nelli lochi quali non sono degni de’ cavallieri per combattere.
 
Quando fosse uno provocatore richiesto, che dovesse il luoco sicuro & il giudice trovare per fare l’abbattimento di oltranza, in caso dubbio, quando non lo trovasse, si domanda se è tenuto andare a combattere in luoco solitario col suo nimico, come si fosse in selva, overo in bosco, a tale che non fossero spartiti nè prohibiti per non essere giusto, perchè alcuni dissero di sì, che si deve andare, per causa che ‘l bisogno fa molte cose licite, che sono illicite & perchè la spada è giudice & testimonio manifesto di colui che torna dalla battaglia senza ferite, mostra essere il vincitore, come per contrario colui che fosse morto o gravemente ferito seria testimonio del perditore & per questo senza giudice si può del combattere la sentenza riportare, perchè le ferite mostrano esser giudice; perciò incontrario si risponde per dimostratione della verità che ciò facendosi seria contra ogni stile di cavalleria & contra ogni antica consuetudine d’arme, che vuole la battaglia sia celebrata in presenza d’alcuni Principi & di molti cavallieri, alla determinatione delli quali il giudicio si rimette & non altramente; & facendo il contrario serà cosa vituperosissima, fuori d’ogni disciplina militare, più costumi appartinenti a vilissimi beccari, ruffiani et gente plebea, quali son da essere puniti dal iudice della publica giustitia & perchè le cose che non sono laudabili non si debbono usare per li cavalieri, nè per altri huomini degni: per questo si dice che il cavaliero armigero provocato non è tenuto andare in loco solitario per le ragioni scritte di sopra da molti Romani: quelli faceano le lor battaglie nel loco, quale era comune alli eserciti, non andavano per lochi selvaggi, dove non haveriano trovato iudicio di cavalleria & per questo si conchiude gli abbattimenti non si debano fare nelli lochi quali non sono degni de’ cavallieri per combattere.
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! <p>Italian Translation (1476)<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>Marozzo's Version (1536)<br/></p>
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! <p>Spanish Translation (1544){{edit index|Libro llamado batalla de dos (Paride del Pozzo) 1544.pdf}}<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>English Translation (1580){{edit index|Questions of Honor and Arms (MS V.b.104)}}<br/>Transcribed by [[David Kite]]</p>
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Revision as of 19:22, 26 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (called il Puteo; Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness