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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Capitulo [71] nel quale se tracta per che accagioneso exercitate le bactaglia.'''
 
| '''Cap. 215. Dimandasi per qual cagione sono esercitate le battaglie.'''
 
| '''Cap. 215. Dimandasi per qual cagione sono esercitate le battaglie.'''
 
Ancora in un altro capitolo si scrive esser promessa la battaglia particolare con licenza del superiore per una festività fatta in memoria del Principe o per altra publica letitia & piacere & per gli huomini che imparano a conservare lo esercitio delle armi per diffendere la Republica & la propria virtù o per altra particolare inimicitia, con licenza delli superiori; et nel tempo antico nella città di Napoli era un campo publico, nel qual si potea combattere, & in Roma & in Perosa senza licenza si esercitava l’arte militare, secondo che si trova in diverse autorità.
 
Ancora in un altro capitolo si scrive esser promessa la battaglia particolare con licenza del superiore per una festività fatta in memoria del Principe o per altra publica letitia & piacere & per gli huomini che imparano a conservare lo esercitio delle armi per diffendere la Republica & la propria virtù o per altra particolare inimicitia, con licenza delli superiori; et nel tempo antico nella città di Napoli era un campo publico, nel qual si potea combattere, & in Roma & in Perosa senza licenza si esercitava l’arte militare, secondo che si trova in diverse autorità.
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| '''Capitulo [72] nel quale se tracta in quanti casi se deve fare iusticia de uno morto in bactaglia particulare o in torniamento publico.'''
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| '''Capitulo [73] dove se tracta. se un cavalliero amaza in un territoria unaltro. se per lo signore se po ponire. per homicida.'''
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| '''Capitulo [74] dove se tracta se uno e stomeso de bataglia da uno alotro sel signore del provocato lo po p{{dec|uy|ro}}hibere che non conbacta.'''
 
| '''Cap. 216. Se uno sottomesso in battaglia da un altro, se ‘l Signore del provocato lo può prohibire, chè non combatta.'''
 
| '''Cap. 216. Se uno sottomesso in battaglia da un altro, se ‘l Signore del provocato lo può prohibire, chè non combatta.'''
 
Oh quanto è sottile questa dimanda! Il richiesto, armigero vassallo d’un Principe, d’un altro armigero, quale non è vassallo del Signore del richiesto, che debba venire per licita causa a battaglia di oltranza con lui et di tale sottomesso ne ha notitia il Signore, il quale chiamato il suo vassallo, convitato et citato a battaglia, per imperio gli comandò non debba tal sottomessa accettare, perchè essendo suo vassallo ha nelli suoi bisogni la sua persona operare: dicida tal caso chi sa se tale iscusa possa il richiesto iscusare: & potriasi per causa di dubitatione dire la persona del vassallo esser prima obligata al proprio Signore che ad altro; & secondo la legge civile il Principe è Signore della persona del vassallo & stando questo proposito si potria dire, non accettando il sottomesso, essere iscusato & lo impedimento del Signore essere in ciò sufficiente; per contraria opinione si potria decidere che un armigero è prima obligato all’honor proprio, ch’al Signore & niuna obliganza intender si debbe contra l’honore del vassallo. Et che ‘l sia vero, vuole la legge che ‘l vassallo non debbe preferire la vita & l’honore del Signore alla vita et honor suo, et il vassallo è tenuto alle cose honeste et possibile al Signore: & questa saria cosa inhonesta et impossibile fare, contra lo proprio honore et, a quello satisfatto, le altre obligationi dovute al Signore seguono; et se niuna obliganza impacciasse il suo honore, non lo costringe ad osservatione da sè; in ciò regola della obligatione del vassallo al Signore esser solo in sei casi obligato et niuno delli sei è distrigato; questo, ante di sopra, si dà notitia vera, non esser tenuto, per campione, combattere il vassallo per il Signore in alcuni casi, & questa è la vera dichiaratione di tale caso per conservare l’honore dell’armigero, distinguendo in ciò. Se ‘l richiesto havesse feudo dal Signore, al qual servigio di persona fosse obligato prestare, di seguirlo nella guerra sotto giuramento, dove, essendo in atto di guerra il Signore, debbe il vassallo seguire il Signore & finita la guerra debbe accettare il guanto della battaglia & rispondere al requisitore sopra la querela; obstaria lo impedimento preditto se non fosse data la giornata & del campo & in quello tempo la guerra del Signore sopravenisse: di ciò si darà notitia nel libro di quelli che sono venuti in battaglia & dapoi alla propria fede rilasciati.
 
Oh quanto è sottile questa dimanda! Il richiesto, armigero vassallo d’un Principe, d’un altro armigero, quale non è vassallo del Signore del richiesto, che debba venire per licita causa a battaglia di oltranza con lui et di tale sottomesso ne ha notitia il Signore, il quale chiamato il suo vassallo, convitato et citato a battaglia, per imperio gli comandò non debba tal sottomessa accettare, perchè essendo suo vassallo ha nelli suoi bisogni la sua persona operare: dicida tal caso chi sa se tale iscusa possa il richiesto iscusare: & potriasi per causa di dubitatione dire la persona del vassallo esser prima obligata al proprio Signore che ad altro; & secondo la legge civile il Principe è Signore della persona del vassallo & stando questo proposito si potria dire, non accettando il sottomesso, essere iscusato & lo impedimento del Signore essere in ciò sufficiente; per contraria opinione si potria decidere che un armigero è prima obligato all’honor proprio, ch’al Signore & niuna obliganza intender si debbe contra l’honore del vassallo. Et che ‘l sia vero, vuole la legge che ‘l vassallo non debbe preferire la vita & l’honore del Signore alla vita et honor suo, et il vassallo è tenuto alle cose honeste et possibile al Signore: & questa saria cosa inhonesta et impossibile fare, contra lo proprio honore et, a quello satisfatto, le altre obligationi dovute al Signore seguono; et se niuna obliganza impacciasse il suo honore, non lo costringe ad osservatione da sè; in ciò regola della obligatione del vassallo al Signore esser solo in sei casi obligato et niuno delli sei è distrigato; questo, ante di sopra, si dà notitia vera, non esser tenuto, per campione, combattere il vassallo per il Signore in alcuni casi, & questa è la vera dichiaratione di tale caso per conservare l’honore dell’armigero, distinguendo in ciò. Se ‘l richiesto havesse feudo dal Signore, al qual servigio di persona fosse obligato prestare, di seguirlo nella guerra sotto giuramento, dove, essendo in atto di guerra il Signore, debbe il vassallo seguire il Signore & finita la guerra debbe accettare il guanto della battaglia & rispondere al requisitore sopra la querela; obstaria lo impedimento preditto se non fosse data la giornata & del campo & in quello tempo la guerra del Signore sopravenisse: di ciò si darà notitia nel libro di quelli che sono venuti in battaglia & dapoi alla propria fede rilasciati.

Revision as of 20:36, 26 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (called il Puteo; Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness