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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Capitulo [5] qual co{{dec|u|n}}dicione devera avere quillo cavaliere che vorra intrare nela singolar bactaglia de soa persona co altro cavalieri.'''
 
| '''Capitulo [5] qual co{{dec|u|n}}dicione devera avere quillo cavaliere che vorra intrare nela singolar bactaglia de soa persona co altro cavalieri.'''
 
| '''Cap. 189. De quale conditione doverà essere quello il quale vorrà intrare nelli singulari abatimenti de sua persona con altra persona.'''
 
| '''Cap. 189. De quale conditione doverà essere quello il quale vorrà intrare nelli singulari abatimenti de sua persona con altra persona.'''
Volendo seguire nel mio cominciato scrivere nelle arte militari circa le particulari battaglie da persona a persona, necessaria cosa serà prima fare mentione qual conditione è oportuna a quelli che si disponeno in tale exercitio intrare; onde dico che coloro che vorrano exercitarsi in li fatti militari debbano prima considerare la causa della loro impresa e pigliare salubre consiglio nel intrare del combattere, a tale che de quella al fine possa con honore facilmente rimanere vincitore con la sua salute, perchè nelle armi nulla robusta fortezza senza prudenza può essere vincente; dapoi diremo che ‘l buono combattitore debbe essere longo tempo, nelli fastidiosi sudori & nelli supportabili freddi, exercitato & sotto lo peso de l’armi havere indurati li suoi valorosi membri, in modo che da fame, da vigilie e da tutti altri disasi che soleno comportare nel seguire de l’armi non pigli rincresimento alcuno, anci così armato come disarmato, trovare el corpo disposto a mostrare l’ardire de l’animo verso lo nimico, in modo che sia veterano & non novitio, come nella legie imperatoria è notato; & Vegetio de Re militare C. 24. dice che el buono combattitore studioso ne le arme dovrebbe essere esperto de l’arte della scrima, senza la quale attamente non potria tirare la spada contra del nimico, quale è necessaria continuamente nella guerra essercitarse. Onde Cassiodoro dice in una sua Epistola che l’animosità et feroce combattere per longa pace diventa vile e lo conflitto che per tempo se dimenticha, la nova battaglia li dà terrore: per questo debbia essere assiduo nel combattere, senza nessuno intervallo, chè altramente niuno in quello potrà havere ferma fiducia di contrastare; più, dice Cassiodoro, che l’arte de l’arme, se non se esercita, non se può havere quando è necessario; Cesare dice che gli armigeri che hanno posposta la militia, nello pigliare de l’arme seranno armigeri novitii, adonque nel tempo di pace non si doveria con ocio trapassare, anzi si debbe ne l’armi essercitarsi, così come in guerra si ritrovasse. Cassiodoro in un’altra epistola dice che l’armigero debbe l’animo sollevare et allevarse ne l’arte de la battaglia, di modo che se non era esercitato in quelle, haverà poca speranza nello bisogno essercitarse; la legge imperiale ordina che ‘l tribuno preposto alla militia debbe fare essercitare li comilitoni nell’armi, quando in ocio si ritrovano, perchè l’humana natura, lungo tempo in quiete nutrendosi, muta la sua virilità acquistata per disciplina; Vegetio un’altra volta dice la militia conservarsi per spesso essercitarla e più giova l’uso della battaglia che la valida fortezza, chè cessando l’essercitio de l’arme non serà differenza da un armigero ad uno effemminato; et Santo Hieronimo in una Epistola dice ch’el corpo assuefatto a delicate vesti male agevolmente comporta al peso della corazza, per questo di debbe astenire dal premio quello che non è disciplinato & instruito nello essercitio d’armi, da li quali debbe havere domati li membri, chè chi ha molle coperte de delicate carni combattendo con armigeri veterani serà facilmente superato: debbe essere tanto essercitato il comilitone sotto l’armi che così armato come disarmato si mostri aiutante; Tullio dice che l’huomo soldato che ne l’armi non è essercitato, dentro una squadra veterana mostra essere donna; e Santo Hieronimo dice che l’homo armigero debbe cercare sempre la cagione per la quale possa mostrare le virtù del suo invitto animo et quello il quale desidera premio dimostra le ferite per ornamento. Quintiliano dice che ‘l buono combattitore ricusa l’estivo ardore, nè mai al freddo tempo di veste infoderate si copre: adonque quelli che sono nutriti in delitie male potranno portare le gravose armi; quelli li quali non havranno sparso sangue da lor persone, dando & pigliando rigide ferite, non è verisimile da tali si possa sperare vittoria, chè quando combattendo quella conseguissero, più alla divina gratia che alla lor virtù se potria attribuire, di chi per militare disciplina è ordinato il tempo longo; aquelli che vorranno intrare in liza a combattere ad oltranza si debbon esercitare con li altri cavalieri et in sì fatti Cavalieri & in sì fatti essercitii preparare lo ingegno et disponere le forze, fortificare l’animo, temperare li membri, in modo ch’al fatto virilmente si dimostri, guardandosi da l’insidie del nimico aversario, pigliando veterano consiglio; chè Salamone dice nelli Proverbi lo consiglio essere necessario nella battaglia; & Seneca dice che la longa preparatione del combattere dà ferma speranza di lieta vittoria, adonque è di necessario prepararsi e con prudentia seguire & armarsi, quanto al Cavalliere, di arme necessarie offensive et diffensive, pensare a tutte le specie d’offese che dal nimico si potesseno operare, nè estimare tanto sua propinqua forza, quanto nello officio della prudentia; & perchè dice Egiccio, de bello iudaico, che la prudentia assai vale ne l’armi e la fortezza senza prudentia è temerità, però si debbe esperimentare ben inanzi che alla spada se provenga, debbesi ogni timore dell’animo togliere e cacciare; perchè dice Salamone nei Proverbi che ‘l timore è causa di cadimento e Sallustio nel Catilinario dice quello havere maggior pericolo nella battaglia che più teme, chè l’audatia è muro al combattente; Seneca dice nelle Tragedie: “peggio è il timore nella battaglia ch’essa battaglia propria”. Onde concludendo, dico che con fortezza e con prudentia se ha da intrare e da uscire da ogni pericoloso periglio, nè debbe essere tanto il combattitore da l’armi aggravato che ‘l corpo resti impedito. Leggesi di David che volendo andare a combatter con il gigante Golia e deponere la imposta corazza, se ritornò dicendo che più impedimento che aiuto li dava. Onde disarmato combattendo rimase alfine vicitore; però tutto il corpo debbe esser come vuole Platone & Tullio, sempre con l’animo invitto, sperando in la divina gustitia combattere et, estimando l’inimico, proveda & ripari all’astutia di quello con animosa fortezza, speri fermamente esser vincitore senza suspicione de perdere, sempre se refreschi le forze nel combattere: seguendo la battaglia animosamente restarà con vittoria.
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Volendo seguire nel mio cominciato scrivere nelle arte militari circa le particulari battaglie da persona a persona, necessaria cosa serà prima fare mentione qual conditione è oportuna a quelli che si disponeno in tale exercitio intrare; onde dico che coloro che vorrano exercitarsi in li fatti militari debbano prima considerare la causa della loro impresa e pigliare salubre consiglio nel intrare del combattere, a tale che de quella al fine possa con honore facilmente rimanere vincitore con la sua salute, perchè nelle armi nulla robusta fortezza senza prudenza può essere vincente; dapoi diremo che ‘l buono combattitore debbe essere longo tempo, nelli fastidiosi sudori & nelli supportabili freddi, exercitato & sotto lo peso de l’armi havere indurati li suoi valorosi membri, in modo che da fame, da vigilie e da tutti altri disasi che soleno comportare nel seguire de l’armi non pigli rincresimento alcuno, anci così armato come disarmato, trovare el corpo disposto a mostrare l’ardire de l’animo verso lo nimico, in modo che sia veterano & non novitio, come nella legie imperatoria è notato; & Vegetio de Re militare C. 24. dice che el buono combattitore studioso ne le arme dovrebbe essere esperto de l’arte della scrima, senza la quale attamente non potria tirare la spada contra del nimico, quale è necessaria continuamente nella guerra essercitarse. Onde Cassiodoro dice in una sua Epistola che l’animosità et feroce combattere per longa pace diventa vile e lo conflitto che per tempo se dimenticha, la nova battaglia li dà terrore: per questo debbia essere assiduo nel combattere, senza nessuno intervallo, chè altramente niuno in quello potrà havere ferma fiducia di contrastare; più, dice Cassiodoro, che l’arte de l'arme, se non se esercita, non se può havere quando è necessario; Cesare dice che gli armigeri che hanno posposta la militia, nello pigliare de l'arme seranno armigeri novitii, adonque nel tempo di pace non si doveria con ocio trapassare, anzi si debbe ne l’armi essercitarsi, così come in guerra si ritrovasse. Cassiodoro in un’altra epistola dice che l’armigero debbe l’animo sollevare et allevarse ne l’arte de la battaglia, di modo che se non era esercitato in quelle, haverà poca speranza nello bisogno essercitarse; la legge imperiale ordina che ‘l tribuno preposto alla militia debbe fare essercitare li comilitoni nell’armi, quando in ocio si ritrovano, perchè l’humana natura, lungo tempo in quiete nutrendosi, muta la sua virilità acquistata per disciplina; Vegetio un’altra volta dice la militia conservarsi per spesso essercitarla e più giova l’uso della battaglia che la valida fortezza, chè cessando l’essercitio de l'arme non serà differenza da un armigero ad uno effemminato; et Santo Hieronimo in una Epistola dice ch’el corpo assuefatto a delicate vesti male agevolmente comporta al peso della corazza, per questo di debbe astenire dal premio quello che non è disciplinato & instruito nello essercitio d’armi, da li quali debbe havere domati li membri, chè chi ha molle coperte de delicate carni combattendo con armigeri veterani serà facilmente superato: debbe essere tanto essercitato il comilitone sotto l’armi che così armato come disarmato si mostri aiutante; Tullio dice che l’huomo soldato che ne l’armi non è essercitato, dentro una squadra veterana mostra essere donna; e Santo Hieronimo dice che l’homo armigero debbe cercare sempre la cagione per la quale possa mostrare le virtù del suo invitto animo et quello il quale desidera premio dimostra le ferite per ornamento. Quintiliano dice che ‘l buono combattitore ricusa l’estivo ardore, nè mai al freddo tempo di veste infoderate si copre: adonque quelli che sono nutriti in delitie male potranno portare le gravose armi; quelli li quali non havranno sparso sangue da lor persone, dando & pigliando rigide ferite, non è verisimile da tali si possa sperare vittoria, chè quando combattendo quella conseguissero, più alla divina gratia che alla lor virtù se potria attribuire, di chi per militare disciplina è ordinato il tempo longo; aquelli che vorranno intrare in liza a combattere ad oltranza si debbon esercitare con li altri cavalieri et in sì fatti Cavalieri & in sì fatti essercitii preparare lo ingegno et disponere le forze, fortificare l’animo, temperare li membri, in modo ch’al fatto virilmente si dimostri, guardandosi da l’insidie del nimico aversario, pigliando veterano consiglio; chè Salamone dice nelli Proverbi lo consiglio essere necessario nella battaglia; & Seneca dice che la longa preparatione del combattere dà ferma speranza di lieta vittoria, adonque è di necessario prepararsi e con prudentia seguire & armarsi, quanto al Cavalliere, di arme necessarie offensive et diffensive, pensare a tutte le specie d’offese che dal nimico si potesseno operare, nè estimare tanto sua propinqua forza, quanto nello officio della prudentia; & perchè dice Egiccio, de bello iudaico, che la prudentia assai vale ne l’armi e la fortezza senza prudentia è temerità, però si debbe esperimentare ben inanzi che alla spada se provenga, debbesi ogni timore dell’animo togliere e cacciare; perchè dice Salamone nei Proverbi che ‘l timore è causa di cadimento e Sallustio nel Catilinario dice quello havere maggior pericolo nella battaglia che più teme, chè l’audatia è muro al combattente; Seneca dice nelle Tragedie: “peggio è il timore nella battaglia ch’essa battaglia propria”. Onde concludendo, dico che con fortezza e con prudentia se ha da intrare e da uscire da ogni pericoloso periglio, nè debbe essere tanto il combattitore da l’armi aggravato che ‘l corpo resti impedito. Leggesi di David che volendo andare a combatter con il gigante Golia e deponere la imposta corazza, se ritornò dicendo che più impedimento che aiuto li dava. Onde disarmato combattendo rimase alfine vicitore; però tutto il corpo debbe esser come vuole Platone & Tullio, sempre con l’animo invitto, sperando in la divina gustitia combattere et, estimando l’inimico, proveda & ripari all’astutia di quello con animosa fortezza, speri fermamente esser vincitore senza suspicione de perdere, sempre se refreschi le forze nel combattere: seguendo la battaglia animosamente restarà con vittoria.
  
 
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| '''Capitulo [7] como li casi dele singolare bactaglie deveno e co{{dec|u|n}}stitucio{{dec|u|n}}e darme se iodicano per inperiale lege.'''
 
| '''Capitulo [7] como li casi dele singolare bactaglie deveno e co{{dec|u|n}}stitucio{{dec|u|n}}e darme se iodicano per inperiale lege.'''
| '''Cap. 191. Come li casi delle singulari battaglie debbeno, e constitutione d’arme se iudicano per imperiale legge.'''
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| '''Cap. 191. Come li casi delle singulari battaglie debbeno, e constitutione d'arme se iudicano per imperiale legge.'''
Non si debbe lassar de dire se nelle controversie di battaglie succedeno casi dubbiosi nelli singulari abbattimenti duelli, dove non fusse stillo di arme, osservatione, constitutione de militia, iudicare si doverà per legge imperiale, overamente civile, perchè gli armigeri le più delle volte soleno tal giudicio recusare, cioè determinatione de le leggi imperiali, havendo tra lor comune proverbio che la legge et la iustitia solamente consiste ne l’armi et che la spada si dà per libello, et a coloro che tenendo le armi se danno quello che per iustitia di non darse se potria negare; et Valerio Maximo disse che intra li strepiti de l’armi non se possono intendere le voci di ragione Civile; & quantunque loro pretendeno di non se dovere seguire la legge Civile, nè le loro militari & dubbiose differentie, overo cause, senza dubbio grandemente errano, perchè in tale legge se fa mentione de tutta la militare disciplina & li cavalieri armigeri sono tutti iudicati per li Imperatori, per li Re, Principi & loro conduttieri, li quali per esperimento hanno la dottrina della militia, del stile & constitutione che in armi se sogliono e debbeno osservare; però communamente si reggono per legge scritta, intravenendoli casi ne l’armi dubbiosi, ricorrere alli officiali de armi, overamente alli loro Capitani, li quali iudicano lo vedere de loro intelletto et giudicij, per la qual cosa rare volte se accordano in una medesima sententia & determinando senza ragione naturale, quando per essempli & quando per loro arbitrio & senza fondamento di cagione, perchè non se fondano in legge scritta; dove mancha lo stile o constitutione de l’arme se ha da ricorrere alla imperiale legge, la quale per cagione non possono in nissun modo refudare che non si debbino per quella iudicare et perchè astringe tale imperiale legge ogni vivente; et gli Imperatori, per voluntà divina a tutte le genti sopraposte, per le quali è stato tramato l’uso dell’armi, approbata hanno et ornata, esaltata la militia, nella quale hanno constitute le leggi, quantutnque primo, sì come di sopra è ditto, da Dio immortale fu ordinato inanzi che nel mondo venisse lo Romano Imperio, lo quale molto ferventemente di continuo le battaglie assercitaro; et perchè li Romani con l’armi prima acquistorno lo Imperio, quale seguendo tutti li Re con arme hanno acquistato e conservato li regni; et è argumento reale che prima l’arme che le leggi se trovassino, le quali dapoi hanno dato con ordine disciplina alla militia, di modo che non saria disconveniente religione appellarla, per i molti giusti precetti che per privilegio nella militia, onde ordinati per conservatione della honestà delli armigeri cavalieri, hanno dato regola, modi, con li quali se debbano li cavalieri in arme reggere & governare et lo imperio per le armi fu detto felicissimo. Attento che con la esercitatione dell’arme inviolabilmente se osservano extrema conservatione le leggi imperiali et li Imperatori per legge et per l’armi conservano lo imperio et per quella sono stati sempre osservati, mantenuti et diffesi in loro imperio e col presidio dell’arme et per li imperatori è stata costituita et ordinata l’arte della militia: con regula et disciplina militare si deve osservare e dando gran privilegio alli cavalieri che in esercitio d’arme si ritrovano, de li quali tutta la legge civile n’è piena; e specialmente Constantino Imperatore donò molti privilegi alla militia et ordinando con quella la legge militare, la quale è contra li cavalieri che non osservano la dottrina et la militare disciplina e contra quelli che commettesseno mancamento nello essercitio militare, overo altri delitti et specialmente quelli che passasseno li comandamenti del loro Capitano, Duca e conduttiero et che non obedisseno lo imperio et potestà di quello o che fussero trasfugitori dell’hoste o che commettesseno latrocini, alienando le arme militare, overo che l’arme militare convertesseno in altri instrumenti o che ne facesseno zappe, aratri o simile artificii, più atti al culto della terra che all’aministration dell’arme adoperare; et però havendo lo Imperatore ordinata l’arte della militia et sopra quella officio per privilegio concesso et fatta la disciplina de la militia per li propri cavalieri armigeri, non se può degnare che non debbano osservare la imperiale legge, perchè da li Imperatori hanno edutto la origine delle arme e de le leggi, autori et inventori se sono trovati, li quali sono di tanta veneratione che lo imperio alle leggi è suggetto et non le leggi allo imperio suggetto se mantengono; et per questa cagione li Cavalieri armigeri sono suggetti allo imperio et debbano essere giudicati per queste, per le quali son giudicati principi mondani et de ciò non se potria dire lo contrario; attento che tutti dui procedeno da fonte imperiale & specialmente da Dio. Dunque io delibero fondare la nostra decisione de stilo de arme per la ragione delle Imperiali leggi et per la causa che tali leggi sono commune ad ogni gente; & che questo sia vero per autorità de li antiqui & per esempio di magiori adoperati, acciocchè se possa fare retto iudicio, ho deliberato provare.
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Non si debbe lassar de dire se nelle controversie di battaglie succedeno casi dubbiosi nelli singulari abbattimenti duelli, dove non fusse stillo di arme, osservatione, constitutione de militia, iudicare si doverà per legge imperiale, overamente civile, perchè gli armigeri le più delle volte soleno tal giudicio recusare, cioè determinatione de le leggi imperiali, havendo tra lor comune proverbio che la legge et la iustitia solamente consiste ne l’armi et che la spada si dà per libello, et a coloro che tenendo le armi se danno quello che per iustitia di non darse se potria negare; et Valerio Maximo disse che intra li strepiti de l’armi non se possono intendere le voci di ragione Civile; & quantunque loro pretendeno di non se dovere seguire la legge Civile, nè le loro militari & dubbiose differentie, overo cause, senza dubbio grandemente errano, perchè in tale legge se fa mentione de tutta la militare disciplina & li cavalieri armigeri sono tutti iudicati per li Imperatori, per li Re, Principi & loro conduttieri, li quali per esperimento hanno la dottrina della militia, del stile & constitutione che in armi se sogliono e debbeno osservare; però communamente si reggono per legge scritta, intravenendoli casi ne l’armi dubbiosi, ricorrere alli officiali de armi, overamente alli loro Capitani, li quali iudicano lo vedere de loro intelletto et giudicij, per la qual cosa rare volte se accordano in una medesima sententia & determinando senza ragione naturale, quando per essempli & quando per loro arbitrio & senza fondamento di cagione, perchè non se fondano in legge scritta; dove mancha lo stile o constitutione de l'arme se ha da ricorrere alla imperiale legge, la quale per cagione non possono in nissun modo refudare che non si debbino per quella iudicare et perchè astringe tale imperiale legge ogni vivente; et gli Imperatori, per voluntà divina a tutte le genti sopraposte, per le quali è stato tramato l’uso dell’armi, approbata hanno et ornata, esaltata la militia, nella quale hanno constitute le leggi, quantutnque primo, sì come di sopra è ditto, da Dio immortale fu ordinato inanzi che nel mondo venisse lo Romano Imperio, lo quale molto ferventemente di continuo le battaglie assercitaro; et perchè li Romani con l’armi prima acquistorno lo Imperio, quale seguendo tutti li Re con arme hanno acquistato e conservato li regni; et è argumento reale che prima l'arme che le leggi se trovassino, le quali dapoi hanno dato con ordine disciplina alla militia, di modo che non saria disconveniente religione appellarla, per i molti giusti precetti che per privilegio nella militia, onde ordinati per conservatione della honestà delli armigeri cavalieri, hanno dato regola, modi, con li quali se debbano li cavalieri in arme reggere & governare et lo imperio per le armi fu detto felicissimo. Attento che con la esercitatione dell'arme inviolabilmente se osservano extrema conservatione le leggi imperiali et li Imperatori per legge et per l’armi conservano lo imperio et per quella sono stati sempre osservati, mantenuti et diffesi in loro imperio e col presidio dell'arme et per li imperatori è stata costituita et ordinata l’arte della militia: con regula et disciplina militare si deve osservare e dando gran privilegio alli cavalieri che in esercitio d'arme si ritrovano, de li quali tutta la legge civile n’è piena; e specialmente Constantino Imperatore donò molti privilegi alla militia et ordinando con quella la legge militare, la quale è contra li cavalieri che non osservano la dottrina et la militare disciplina e contra quelli che commettesseno mancamento nello essercitio militare, overo altri delitti et specialmente quelli che passasseno li comandamenti del loro Capitano, Duca e conduttiero et che non obedisseno lo imperio et potestà di quello o che fussero trasfugitori dell’hoste o che commettesseno latrocini, alienando le arme militare, overo che l'arme militare convertesseno in altri instrumenti o che ne facesseno zappe, aratri o simile artificii, più atti al culto della terra che all’aministration dell'arme adoperare; et però havendo lo Imperatore ordinata l’arte della militia et sopra quella officio per privilegio concesso et fatta la disciplina de la militia per li propri cavalieri armigeri, non se può degnare che non debbano osservare la imperiale legge, perchè da li Imperatori hanno edutto la origine delle arme e de le leggi, autori et inventori se sono trovati, li quali sono di tanta veneratione che lo imperio alle leggi è suggetto et non le leggi allo imperio suggetto se mantengono; et per questa cagione li Cavalieri armigeri sono suggetti allo imperio et debbano essere giudicati per queste, per le quali son giudicati principi mondani et de ciò non se potria dire lo contrario; attento che tutti dui procedeno da fonte imperiale & specialmente da Dio. Dunque io delibero fondare la nostra decisione de stilo de arme per la ragione delle Imperiali leggi et per la causa che tali leggi sono commune ad ogni gente; & che questo sia vero per autorità de li antiqui & per esempio di magiori adoperati, acciocchè se possa fare retto iudicio, ho deliberato provare.
  
 
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| '''Capitulo [10] Como in bactaglia da una persona ad una altra se demostra lo divino iudicio quale e propicio a quillo che averra iusticia.'''
 
| '''Capitulo [10] Como in bactaglia da una persona ad una altra se demostra lo divino iudicio quale e propicio a quillo che averra iusticia.'''
 
| '''Cap. 194. Siccome in battaglia da una persona si dimostra il divino giudicio, quale è propitio a quello c’haverà giustitia.'''
 
| '''Cap. 194. Siccome in battaglia da una persona si dimostra il divino giudicio, quale è propitio a quello c’haverà giustitia.'''
Quando la battaglia in giudicio militare si causa per conservatione dell’honore di nobili o Cavalieri, si deve fare & diffinire per giudicio d’arme da persona a persona, dove molte volte interviene divino giudicio, trovato per humana et antica consuetudine di cavalleria; & per la legge Lombarda si trova che si debbe fermamente credere in Dio essere aiutatore in tal battaglia della giustitia, & benchè non sempre, pure la maggior parte delle volte se ne vede la esperienza, chè sempre Iddio aiuta la verità et per non esser mai la ragione vincitrice, perchè è incerto et occulto il divino giudicio: per questa ragione non si deve apertamente punire il perditore che serà vinto et superato in tal battaglia, et la pena che per la perdita meritasse, si deve per tale occasione mitigare, come continuamente si vede che molti combattono con giustitia; perciò della lor impresa in battaglia rimangono perditori, quantunque combattono fatto l’ausilio della giustitia & il scudo della ragione adoperano; perchè se ha dato sapere che tal perdita per altro che per infortunio non potrà intervenire causato, per peccati da lungo tempo commessi dal perditore; & per questo dal Decretale notamo un proverbio antico, “peccato vecchio penitentia nuova”: alle personale battaglie & la incertitudine & il dubbio della vittoria è causa, perchè rare volte si trovano duoi armigeri d’animo & di forza eguali, nè ancora simili di prudentia & di peritia di combattere; ancora, molte volte in tale battaglia si perde per difetto dell’arme mal temperate, chè spesse volte una per finezza dell’altra è di maggiore bontà & questa sententia si trova in molte antiche autorità scritte; parlando di questa sentenza, fu di Federico Imperatore, è da maravigliarsi molte volte se il giusto cade in battaglia, perchè sì come di sopra è ditto gli giudicij divini son molto occulti nel combattere, quantunque commune opinione è che quello il quale ha vera giustitia, verisimilmente debbe esser vincitore; & per causa della incertezza della battaglia, vuole la legge che essendo uno accusato di homicidio, quale si disponesse provocare per battaglia la sua innocenza contra il suo accusatore, ancora che da quello sia vinto non merita però esser decapitato per tale homicidio, ma se li debbe tagliare la mano, mitigando la pena ordinaria per lo esperimento, che alcune volte si vede, che perde chi ha ragione; ma di questo appresso più ampiamente diremo.
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Quando la battaglia in giudicio militare si causa per conservatione dell’honore di nobili o Cavalieri, si deve fare & diffinire per giudicio d'arme da persona a persona, dove molte volte interviene divino giudicio, trovato per humana et antica consuetudine di cavalleria; & per la legge Lombarda si trova che si debbe fermamente credere in Dio essere aiutatore in tal battaglia della giustitia, & benchè non sempre, pure la maggior parte delle volte se ne vede la esperienza, chè sempre Iddio aiuta la verità et per non esser mai la ragione vincitrice, perchè è incerto et occulto il divino giudicio: per questa ragione non si deve apertamente punire il perditore che serà vinto et superato in tal battaglia, et la pena che per la perdita meritasse, si deve per tale occasione mitigare, come continuamente si vede che molti combattono con giustitia; perciò della lor impresa in battaglia rimangono perditori, quantunque combattono fatto l’ausilio della giustitia & il scudo della ragione adoperano; perchè se ha dato sapere che tal perdita per altro che per infortunio non potrà intervenire causato, per peccati da lungo tempo commessi dal perditore; & per questo dal Decretale notamo un proverbio antico, “peccato vecchio penitentia nuova”: alle personale battaglie & la incertitudine & il dubbio della vittoria è causa, perchè rare volte si trovano duoi armigeri d’animo & di forza eguali, nè ancora simili di prudentia & di peritia di combattere; ancora, molte volte in tale battaglia si perde per difetto dell'arme mal temperate, chè spesse volte una per finezza dell’altra è di maggiore bontà & questa sententia si trova in molte antiche autorità scritte; parlando di questa sentenza, fu di Federico Imperatore, è da maravigliarsi molte volte se il giusto cade in battaglia, perchè sì come di sopra è ditto gli giudicij divini son molto occulti nel combattere, quantunque commune opinione è che quello il quale ha vera giustitia, verisimilmente debbe esser vincitore; & per causa della incertezza della battaglia, vuole la legge che essendo uno accusato di homicidio, quale si disponesse provocare per battaglia la sua innocenza contra il suo accusatore, ancora che da quello sia vinto non merita però esser decapitato per tale homicidio, ma se li debbe tagliare la mano, mitigando la pena ordinaria per lo esperimento, che alcune volte si vede, che perde chi ha ragione; ma di questo appresso più ampiamente diremo.
  
 
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| '''Capitulo [12] Como la prova qual se fa per forza darme non e certa quantunca sia in opinione che in virtu de dio se dela victoria a chi ha la iusticia.'''
 
| '''Capitulo [12] Como la prova qual se fa per forza darme non e certa quantunca sia in opinione che in virtu de dio se dela victoria a chi ha la iusticia.'''
| '''Cap. 196. Come la prova qual se per forza d’arme non è certa, quantunque sia in opinione che in virtù de Dio se dà la vittoria a chi ha la iustitia.'''
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| '''Cap. 196. Come la prova qual se per forza d'arme non è certa, quantunque sia in opinione che in virtù de Dio se dà la vittoria a chi ha la iustitia.'''
Di necessità habbiamo da sapere & intendere sì come nella battaglia dove dui solamente intervengono si chiama duello, che vuol dire battaglia de dui; nel qual duello se ha da provare il delitto, che s’oppone contra l’altro per forza d’arme; ma quella prova, dice il Decretale & la constitutione di Federico che non è prova vera, ma più con legittima “divinatione” si potria appellare, attento che col vero non s’accorda, ma più presto spoglia da ogni commune ragione & equità & non consente con alcuna naturale ragione, per rispetto ch’è impossibile dui uguali pugnatori ritrovare, che non venga ad esser l’uno più forte dell’altro o di maggior ingegno o più nell’armi esercitato. Ma perchè li Franzesi & gli Italiani dicono che il più delle volte in tali battaglie suole il divin giudicio dimostrare & perchè quello c’ha ragione di continuo vincere si vede. L’Abbate Siculo dice che cessando la divina dispositione vincerà colui ch’è virile, ingegnoso & gagliardo; et il Salmo dice che’l simile: ad alcuno si può far persuadere Iddio haver cura de gli iniqui & perversi huomini, però per commune opinione si tiene che Dio in tal battaglia mostra la sua giustitia. Gli infedeli tengono & affermano ch’ogni vittoria proceda da Dio & per mostrare di questo la lor ferma oppinione sempre portano, nelli scritti, littere che dinotano non esser vittoria se non quella della qual Dio è donatore; & questo sia vero, in littere Hebree è notato che le vittorie vengon da Iddio; & ciò afferma la legge Imperiale, qual gratie rende Iddio delle vittorie date agl’Imperatori per la divina dispositione; & è sentenza buona che la giustitia dà gran vigore alle battaglie, ma le scritture Longobarde dicono che nel duello sono incerti dello divino giudicio; & dice la legge Canonica & Civile che quelli li quali contrastano in simile battaglie tentano Dio; et Seneca dice nell’ultima Tragedia, che la fortuna di battaglia è sempre dubbiosa et per questo non si deve essere procuratore, ma più presto da altri essere provocato et non senza grande giustitia respondere nel contrastare, come più distintamente appresso diremo.
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Di necessità habbiamo da sapere & intendere sì come nella battaglia dove dui solamente intervengono si chiama duello, che vuol dire battaglia de dui; nel qual duello se ha da provare il delitto, che s’oppone contra l’altro per forza d'arme; ma quella prova, dice il Decretale & la constitutione di Federico che non è prova vera, ma più con legittima “divinatione” si potria appellare, attento che col vero non s’accorda, ma più presto spoglia da ogni commune ragione & equità & non consente con alcuna naturale ragione, per rispetto ch’è impossibile dui uguali pugnatori ritrovare, che non venga ad esser l’uno più forte dell’altro o di maggior ingegno o più nell’armi esercitato. Ma perchè li Franzesi & gli Italiani dicono che il più delle volte in tali battaglie suole il divin giudicio dimostrare & perchè quello c’ha ragione di continuo vincere si vede. L’Abbate Siculo dice che cessando la divina dispositione vincerà colui ch’è virile, ingegnoso & gagliardo; et il Salmo dice che’l simile: ad alcuno si può far persuadere Iddio haver cura de gli iniqui & perversi huomini, però per commune opinione si tiene che Dio in tal battaglia mostra la sua giustitia. Gli infedeli tengono & affermano ch’ogni vittoria proceda da Dio & per mostrare di questo la lor ferma oppinione sempre portano, nelli scritti, littere che dinotano non esser vittoria se non quella della qual Dio è donatore; & questo sia vero, in littere Hebree è notato che le vittorie vengon da Iddio; & ciò afferma la legge Imperiale, qual gratie rende Iddio delle vittorie date agl’Imperatori per la divina dispositione; & è sentenza buona che la giustitia dà gran vigore alle battaglie, ma le scritture Longobarde dicono che nel duello sono incerti dello divino giudicio; & dice la legge Canonica & Civile che quelli li quali contrastano in simile battaglie tentano Dio; et Seneca dice nell’ultima Tragedia, che la fortuna di battaglia è sempre dubbiosa et per questo non si deve essere procuratore, ma più presto da altri essere provocato et non senza grande giustitia respondere nel contrastare, come più distintamente appresso diremo.
  
 
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| '''Capitulo [13] Quando uno deli cavalieri diffidati[!] nelo iorno non co{{dec|u|m}}paresse & fama fosse dela sua morte como se procedera.'''
 
| '''Capitulo [13] Quando uno deli cavalieri diffidati[!] nelo iorno non co{{dec|u|m}}paresse & fama fosse dela sua morte como se procedera.'''
 
| '''Cap. 197. Quando uno delli Cavalieri sfidati nello giorno non comparesse & fama fusse della sua morte, come si producerà.'''
 
| '''Cap. 197. Quando uno delli Cavalieri sfidati nello giorno non comparesse & fama fusse della sua morte, come si producerà.'''
Intravenendo uno caso che dui Cavallieri si furono disfidati per segno di battaglia di combattere a tutta oltranza, distinando la giornata, et accadendo ch’uno di loro, secondo li patti, armato a cavallo comparesse, disposto con voluntà di seguir la battaglia nella destinata giornata, e l’altro non apparesse nel promesso tempo, con fama da essere di questa vita trapassato, per la qual morte quello il qual fusse comparso in assentia del morto cercasse per giustitia che sententia in suo favore si donasse, volendo del nimico morto così come havesse superato la vittoria reportare, allegando che per timore di non combattere contra la sua possanza, in morte essere incorso; et perchè seria ingiusta tale petitione, si debbe per lo iudice in sì fatto caso prudentemente consultare & diligentemente provedere di uno officiale di arme la causa della infirmità della morte di colui e l’hora e ‘l tempo che s’è infirmato & a che punto morì, imponendo allo officiale commissario che tutto debba a lui riferire; et trovando che per infirmità naturale fusse estinto, attento che la morte naturalmente è commune ad ogni gente & che per voluntà di Dio nella battaglia è stata fatta provisione, per morte del Cavalliero non si deve per lo iudice altra decisione innovare, essendo morto come sopra è ditto di morte naturale; & quando trovasse che morto fusse nella giornata destinata alla battaglia, overo innanzi per piccol spacio di tempo, preparandose al combattere fusse cascato di morte subitanea, senza febre o altro naturale accidente, non ricordando causa per la quale se potesse investigare, che per altro che per suspitione & timore di battaglia fusse morto; alhora attento che il Philosopho dice che la paura de la battaglia è peggio & offende più che la battaglia & molte volte la suspittione fa il caso intravenire, sì come Avicenna, dottore di medicina singularissimo, scrive alla seconda del primo & alla quarta del sesto Della natura, dove tratta delle imaginationi che fanno gran motivi nelli corpi humani & causano gran casi secondo la loro intentione; per questa ragione possibile seria uno per imaginatione de la morte facilmente morire, tanto quanto vicino all’atto de la morte se ritrovasse imaginatione della morte potria seguire il caso & questo per esperienza più volte è stato visto; e cantasi del Re Lancillotto che mandando dui, che contra l’Imperio si erano adoperati, a decapitare, impose che lì fusse menato un altro per terzo, quale non deliberava dopo la paura farlo morire, ove vedendo colui primo li dui decapitare, per timor di sì acerba & infelice vista, sol per imaginarsi della violenta morte si morì. Et tale caso del Gonella, buffone famoso, si narra esser intravenuto senza ferro, solo per imaginatione esser senza febre estinto. Ragionasi ancora di uno prete timoroso & grande dormitore, essendo ben formato, forte, robusto & sano nella persona, intrati circa sei giovani compagni nella camera dove lui solo dormiva, risvegliandolo li denno ad intendere che era in pericolo di morte & che in niuno modo poteva più vivere: mostrandoli l’hostia li disseno per salvatione de l’anima sua si dovesse devotamente communicare, per la quale amonitione et demostratione, svegliato dal grave sonno in siffatto modo, svegliandosi stordito, che doppo la communione della morte ritornando nel dormire, fu cagione che per la falsa persuasione la mattina morto si ritrovò: per la qual morte causata dalli suoi amici che li persuaderno tal fantasie, così come proprio lo havessero ammazzato, gravemente di vita furono puniti; adunque ritornando al nostro narrato caso si potria presumere che ritrovando il cavalliere per promissione obligato in tal giornata a combattere col suo nimico et trovandosi morto vicino al termine de la battaglia senza altro accidente o segno di infirmità naturale, trovandose morto seria coniettura di non essere reprobata, per timore & imaginatione de la morte, temendo la battaglia essere intravenuta; però li armigeri direbbon tal morte essere venuta per divina voluntà, credendo che ‘l morto, perchè si disponea offendere la iustitia & mantenere lo iniusto, esser nel caso cascato & per questo si debbe per il iudice dechiarare per propria scrittura, dare honorevolmente in favore, dando sententia, del vivente: attento che ardito & virilmente alla giornata nella battaglia e comparatione, con le arme deputate, aspettando il suo nimico tutto il dì, qual non è comparso, facendo mentione della morte, alla quale per l’officiale de l’arme è fatta diligente inquisitione come, quale & quando & in che modo è morto, havendo avuto in ciò nel suo consiglio di expertissimi medici & trovato esser morto in piccolo spacio inanzi il termine che alla battaglia si dovea rappresentare, presumendosi solo per immaginatione & timore del combattere esser stato morto, morendo in l’hora propinqua al destinato tempo della battaglia & non per apparere febbre o altro naturale accidente havere adoperato, debbe pronunciare, havendo il vivo comparso al promesso tempo nel loco con le pattuite arme, meritatamente ne dovere l’honore et la vittoria senza cacciar di arme et con virile animo acquistata reprobare, permettendo che vadi fora la liza el vivo, honorato con quelle cirimonie che merita il vincitore, col fausto delli trionfi che si costuma dare a tutti li vincitori di battaglia; et essendo di morte naturale estinto si debbe per lo iudice declarare come assoluto della promessa della battaglia per impedimento della naturale morte et doverse anchor pronuntiare da parte del vivo comparitore, che havendo lui parlato audace et virilmente a satisfare la promessa del combattere contra del suo nimico dandoli honore, sì come quello che ha mostrato la virtù de l’animo, comparendo alla giornata con proposito di mandare a effetto quanto per lui era stato promesso & aspettando non combattendo non è mancato per lui di non farse, ma solo per cagione del caso sinistro del nimico: et posto che uno parente, overo amico del morto, o qualche altro cavalliere gli intervenisse per volere pigliare la querella a difendere, non se potrebbe in quella battaglia renuntiare.
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Intravenendo uno caso che dui Cavallieri si furono disfidati per segno di battaglia di combattere a tutta oltranza, distinando la giornata, et accadendo ch’uno di loro, secondo li patti, armato a cavallo comparesse, disposto con voluntà di seguir la battaglia nella destinata giornata, e l’altro non apparesse nel promesso tempo, con fama da essere di questa vita trapassato, per la qual morte quello il qual fusse comparso in assentia del morto cercasse per giustitia che sententia in suo favore si donasse, volendo del nimico morto così come havesse superato la vittoria reportare, allegando che per timore di non combattere contra la sua possanza, in morte essere incorso; et perchè seria ingiusta tale petitione, si debbe per lo iudice in sì fatto caso prudentemente consultare & diligentemente provedere di uno officiale di arme la causa della infirmità della morte di colui e l’hora e ‘l tempo che s’è infirmato & a che punto morì, imponendo allo officiale commissario che tutto debba a lui riferire; et trovando che per infirmità naturale fusse estinto, attento che la morte naturalmente è commune ad ogni gente & che per voluntà di Dio nella battaglia è stata fatta provisione, per morte del Cavalliero non si deve per lo iudice altra decisione innovare, essendo morto come sopra è ditto di morte naturale; & quando trovasse che morto fusse nella giornata destinata alla battaglia, overo innanzi per piccol spacio di tempo, preparandose al combattere fusse cascato di morte subitanea, senza febre o altro naturale accidente, non ricordando causa per la quale se potesse investigare, che per altro che per suspitione & timore di battaglia fusse morto; alhora attento che il Philosopho dice che la paura de la battaglia è peggio & offende più che la battaglia & molte volte la suspittione fa il caso intravenire, sì come Avicenna, dottore di medicina singularissimo, scrive alla seconda del primo & alla quarta del sesto Della natura, dove tratta delle imaginationi che fanno gran motivi nelli corpi humani & causano gran casi secondo la loro intentione; per questa ragione possibile seria uno per imaginatione de la morte facilmente morire, tanto quanto vicino all’atto de la morte se ritrovasse imaginatione della morte potria seguire il caso & questo per esperienza più volte è stato visto; e cantasi del Re Lancillotto che mandando dui, che contra l’Imperio si erano adoperati, a decapitare, impose che lì fusse menato un altro per terzo, quale non deliberava dopo la paura farlo morire, ove vedendo colui primo li dui decapitare, per timor di sì acerba & infelice vista, sol per imaginarsi della violenta morte si morì. Et tale caso del Gonella, buffone famoso, si narra esser intravenuto senza ferro, solo per imaginatione esser senza febre estinto. Ragionasi ancora di uno prete timoroso & grande dormitore, essendo ben formato, forte, robusto & sano nella persona, intrati circa sei giovani compagni nella camera dove lui solo dormiva, risvegliandolo li denno ad intendere che era in pericolo di morte & che in niuno modo poteva più vivere: mostrandoli l’hostia li disseno per salvatione de l’anima sua si dovesse devotamente communicare, per la quale amonitione et demostratione, svegliato dal grave sonno in siffatto modo, svegliandosi stordito, che doppo la communione della morte ritornando nel dormire, fu cagione che per la falsa persuasione la mattina morto si ritrovò: per la qual morte causata dalli suoi amici che li persuaderno tal fantasie, così come proprio lo havessero ammazzato, gravemente di vita furono puniti; adunque ritornando al nostro narrato caso si potria presumere che ritrovando il cavalliere per promissione obligato in tal giornata a combattere col suo nimico et trovandosi morto vicino al termine de la battaglia senza altro accidente o segno di infirmità naturale, trovandose morto seria coniettura di non essere reprobata, per timore & imaginatione de la morte, temendo la battaglia essere intravenuta; però li armigeri direbbon tal morte essere venuta per divina voluntà, credendo che ‘l morto, perchè si disponea offendere la iustitia & mantenere lo iniusto, esser nel caso cascato & per questo si debbe per il iudice dechiarare per propria scrittura, dare honorevolmente in favore, dando sententia, del vivente: attento che ardito & virilmente alla giornata nella battaglia e comparatione, con le arme deputate, aspettando il suo nimico tutto il dì, qual non è comparso, facendo mentione della morte, alla quale per l’officiale de l'arme è fatta diligente inquisitione come, quale & quando & in che modo è morto, havendo avuto in ciò nel suo consiglio di expertissimi medici & trovato esser morto in piccolo spacio inanzi il termine che alla battaglia si dovea rappresentare, presumendosi solo per immaginatione & timore del combattere esser stato morto, morendo in l’hora propinqua al destinato tempo della battaglia & non per apparere febbre o altro naturale accidente havere adoperato, debbe pronunciare, havendo il vivo comparso al promesso tempo nel loco con le pattuite arme, meritatamente ne dovere l’honore et la vittoria senza cacciar di arme et con virile animo acquistata reprobare, permettendo che vadi fora la liza el vivo, honorato con quelle cirimonie che merita il vincitore, col fausto delli trionfi che si costuma dare a tutti li vincitori di battaglia; et essendo di morte naturale estinto si debbe per lo iudice declarare come assoluto della promessa della battaglia per impedimento della naturale morte et doverse anchor pronuntiare da parte del vivo comparitore, che havendo lui parlato audace et virilmente a satisfare la promessa del combattere contra del suo nimico dandoli honore, sì come quello che ha mostrato la virtù de l’animo, comparendo alla giornata con proposito di mandare a effetto quanto per lui era stato promesso & aspettando non combattendo non è mancato per lui di non farse, ma solo per cagione del caso sinistro del nimico: et posto che uno parente, overo amico del morto, o qualche altro cavalliere gli intervenisse per volere pigliare la querella a difendere, non se potrebbe in quella battaglia renuntiare.
  
 
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| '''Capitulo [14] Quale del diffidati eligere devera larme lo iudice & locho ala bactaglia.'''
 
| '''Capitulo [14] Quale del diffidati eligere devera larme lo iudice & locho ala bactaglia.'''
| '''Cap. 198. Quale delli disfidati doverà eleggere l’arme, lo giudice & loco alla battaglia.'''
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| '''Cap. 198. Quale delli disfidati doverà eleggere l'arme, lo giudice & loco alla battaglia.'''
Resta da intendere qual delli sfidati a combattere doverà eleggere lo giudice et così ancora dell’arme. Onde per volere dare buon precetto, si debbe accortamente in ciò considerare che ‘l requisitore habbi dal principio arbitrio & potestà di potere eleggere per la sua querella la via dell’arme, volendo mostrare con la spada quello che con altra prova non potesse provare et provocando lo nimico a combattere con lui da persona a persona li potria il provocato respondere che in caso che se sentisse da lui essere offeso, dovesse al suo giudice competente andare et giudicialmente giustitia domandarli, che li responderia; et havendo il requisitore facultà per diritto di arme di poter dimostrare la giustitia con le arme et con sua autorità potere tirare et constringere lo richiesto alla personal battaglia, senza andare dal giudice ordinario, perciò si debbe la qualità servare, non usando il requisitore maggior privilegio, del richiesto, quantunque lo disfidato sia degno di maggior favore, come sono li rei convinti chiamati a giudicio civile; et questo per constitutione di Ottone Imperatore Re in Italia et dapoi per Federico confermata et seguita et per consuetudine et stile di arme, il iudice e loco quando a combattere se disponeno; et questo statuto fu perchè lo procuratore, il quale ha facultà poter eleggere la prova et constringere il provocato nella via delle arme, havendo potestate, pretermettendo lo iudiciale solo fora alla battaglia, totalmente costringere lo provocato, et quanto non havesse del tutto l’arbitrio et facultà d’eleggere le armi, debbeno essere per lo iudice ancora elette; attento che tutti li Cavallieri che provocati fusseno per iusta cagione a tale che la battaglia per iudicio militare se difinisse con ogni equalità, che alcuno avantaggio gli intervenga et che al richiesto, sì come è debito che in tutte le differenze che al giudicio si adducono si debbono con giusta bilanza pesare; conciossiacosacchè la giustitia è ditta che debbe stare & esser giusta & eguale & non dare disvantaggio allo richiesto, il quale per forza al combattere è stato tirato: debbe però havere elettione delle armi, del luoco & del giudice, per rispetto che se quello il quale provoca il suo nimico nel combattere havesse arbitrio & potestà eleggere la via dell’arme, il giudice, loco & l’arme et tutte le cose necessarie alla battaglia, senza dubbio il requisitore d’ogni impresa sarebbe vincitore, quando non gli intravenisse divina potenza, chè potria eleggere le armi nel combattere a lui habile di operare, allo inimico incongrue et non sopportabile, potria elegger giudice che sempre in suo favore si adoperasse et in disfavore del nimico, potria elegger luoco con suo avantaggio et del nimico disvantaggio et così d’ogni abbattimento veneria ad essere vincitore; et per questo si debbe attendere alla comodità del richiesto, in modo che senza disvantaggio di niuno con egualità di tutti venga ad esser moderata, chè giusto giudicio di battaglia si debbia la differenza diffinire, dove, secondo la opinione delli Cavallieri armigeri, Iddio mostra di continuo la sua giustitia; ancora per stile d’arme et consuetudine di cavalleria communamente al richiesto si concede per termine competente sei mesi habbia a preparare & risvegliare lo adornamento, forte esercitandosi nelle armi et trovare il giudice e ‘l luoco, per commune comodità senza gravezza et ingiuria di niuno, a combattere, si possa egualmente coprire per honore delli Cavallieri et esperimentatione della verità.
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Resta da intendere qual delli sfidati a combattere doverà eleggere lo giudice et così ancora dell'arme. Onde per volere dare buon precetto, si debbe accortamente in ciò considerare che ‘l requisitore habbi dal principio arbitrio & potestà di potere eleggere per la sua querella la via dell'arme, volendo mostrare con la spada quello che con altra prova non potesse provare et provocando lo nimico a combattere con lui da persona a persona li potria il provocato respondere che in caso che se sentisse da lui essere offeso, dovesse al suo giudice competente andare et giudicialmente giustitia domandarli, che li responderia; et havendo il requisitore facultà per diritto di arme di poter dimostrare la giustitia con le arme et con sua autorità potere tirare et constringere lo richiesto alla personal battaglia, senza andare dal giudice ordinario, perciò si debbe la qualità servare, non usando il requisitore maggior privilegio, del richiesto, quantunque lo disfidato sia degno di maggior favore, come sono li rei convinti chiamati a giudicio civile; et questo per constitutione di Ottone Imperatore Re in Italia et dapoi per Federico confermata et seguita et per consuetudine et stile di arme, il iudice e loco quando a combattere se disponeno; et questo statuto fu perchè lo procuratore, il quale ha facultà poter eleggere la prova et constringere il provocato nella via delle arme, havendo potestate, pretermettendo lo iudiciale solo fora alla battaglia, totalmente costringere lo provocato, et quanto non havesse del tutto l’arbitrio et facultà d’eleggere le armi, debbeno essere per lo iudice ancora elette; attento che tutti li Cavallieri che provocati fusseno per iusta cagione a tale che la battaglia per iudicio militare se difinisse con ogni equalità, che alcuno avantaggio gli intervenga et che al richiesto, sì come è debito che in tutte le differenze che al giudicio si adducono si debbono con giusta bilanza pesare; conciossiacosacchè la giustitia è ditta che debbe stare & esser giusta & eguale & non dare disvantaggio allo richiesto, il quale per forza al combattere è stato tirato: debbe però havere elettione delle armi, del luoco & del giudice, per rispetto che se quello il quale provoca il suo nimico nel combattere havesse arbitrio & potestà eleggere la via dell'arme, il giudice, loco & l'arme et tutte le cose necessarie alla battaglia, senza dubbio il requisitore d’ogni impresa sarebbe vincitore, quando non gli intravenisse divina potenza, chè potria eleggere le armi nel combattere a lui habile di operare, allo inimico incongrue et non sopportabile, potria elegger giudice che sempre in suo favore si adoperasse et in disfavore del nimico, potria elegger luoco con suo avantaggio et del nimico disvantaggio et così d’ogni abbattimento veneria ad essere vincitore; et per questo si debbe attendere alla comodità del richiesto, in modo che senza disvantaggio di niuno con egualità di tutti venga ad esser moderata, chè giusto giudicio di battaglia si debbia la differenza diffinire, dove, secondo la opinione delli Cavallieri armigeri, Iddio mostra di continuo la sua giustitia; ancora per stile d'arme et consuetudine di cavalleria communamente al richiesto si concede per termine competente sei mesi habbia a preparare & risvegliare lo adornamento, forte esercitandosi nelle armi et trovare il giudice e ‘l luoco, per commune comodità senza gravezza et ingiuria di niuno, a combattere, si possa egualmente coprire per honore delli Cavallieri et esperimentatione della verità.
  
 
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| '''Capitulo [16] del diffidati[!] & intrati nel campo quale de vera primo assaltare.'''
 
| '''Capitulo [16] del diffidati[!] & intrati nel campo quale de vera primo assaltare.'''
 
| '''Cap. 200. Essendo li disfidati intrati in campo, quale doverà essere il primo a ferire.'''
 
| '''Cap. 200. Essendo li disfidati intrati in campo, quale doverà essere il primo a ferire.'''
Dimandandosi una dubitatione, trovandosi gli armigeri dentro dalla lizza, essendoci intrati con intentione di combattere, quale di quelli prima risulterà contra del nimico: si risponde che deve esser quello il qual provoca, overo il suo campione debbe essere il primo alla battaglia cominciare et non lo richiesto, sì come è dinotato per legge Lombarda; la ragione è questa: quello il quale richiedendo ha promesso fare la prova, se mai non cominciasse non debbe il richiesto rispondere: attento che a lui sta ‘l diffendere et debbe aspettare lo insulto del provocatore, che ha pigliata la querella con offesa, provare quello che ha promesso; et questo ancora è di natura di battaglia giudiciale, dove il provocato reo aspetta la dimanda dello attore, dimandante per ragione di legge civile, chè è proprio delli rei sempre fuggire il pigliare del giudicio; et è consiglio di cavalleria che ‘l provocato debba l’offesa del provocatore aspettare, acciocchè più giustamente a diffendersi nel combattere si conduca, giustificandosi ch’è ‘l primo insultato et, provocato forzatamente alla battaglia, diffendendosi dall’insultatore tentatore del combattere, è stato vincitore: ove per giudicio divino spesso li provocati restano superati; et l’ordine militare per l’officiale d’arme s’osserva che per li maestri di battaglia si debbano li cavalli de’ combattenti per la briglia ritenere, stando l’uno et l’altro nelle due parte del campo et sonando la trombetta tre volte, all’ultima li debbano liberare; et in caso l’un di loro offendesse innanzi il terzo suono della trombetta debbe esser per lo giudice punito & in caso che i ministri o gli patrini che tenessero li cavalli al primo suon della trombetta liberassero li pugnatori contra l’ordine dato, venendosi ad offender quelli, si debbano li ministri, over patrini & non combattenti, gravemente punire: essendone liberati per l’officiale, restano li combattenti escusati per la liberatione delli ministri, over patrini.
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Dimandandosi una dubitatione, trovandosi gli armigeri dentro dalla lizza, essendoci intrati con intentione di combattere, quale di quelli prima risulterà contra del nimico: si risponde che deve esser quello il qual provoca, overo il suo campione debbe essere il primo alla battaglia cominciare et non lo richiesto, sì come è dinotato per legge Lombarda; la ragione è questa: quello il quale richiedendo ha promesso fare la prova, se mai non cominciasse non debbe il richiesto rispondere: attento che a lui sta ‘l diffendere et debbe aspettare lo insulto del provocatore, che ha pigliata la querella con offesa, provare quello che ha promesso; et questo ancora è di natura di battaglia giudiciale, dove il provocato reo aspetta la dimanda dello attore, dimandante per ragione di legge civile, chè è proprio delli rei sempre fuggire il pigliare del giudicio; et è consiglio di cavalleria che ‘l provocato debba l’offesa del provocatore aspettare, acciocchè più giustamente a diffendersi nel combattere si conduca, giustificandosi ch’è ‘l primo insultato et, provocato forzatamente alla battaglia, diffendendosi dall’insultatore tentatore del combattere, è stato vincitore: ove per giudicio divino spesso li provocati restano superati; et l’ordine militare per l’officiale d'arme s’osserva che per li maestri di battaglia si debbano li cavalli de’ combattenti per la briglia ritenere, stando l’uno et l’altro nelle due parte del campo et sonando la trombetta tre volte, all’ultima li debbano liberare; et in caso l’un di loro offendesse innanzi il terzo suono della trombetta debbe esser per lo giudice punito & in caso che i ministri o gli patrini che tenessero li cavalli al primo suon della trombetta liberassero li pugnatori contra l’ordine dato, venendosi ad offender quelli, si debbano li ministri, over patrini & non combattenti, gravemente punire: essendone liberati per l’officiale, restano li combattenti escusati per la liberatione delli ministri, over patrini.
  
 
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| '''Capitulo [17] Se li diffidati[!] in nel campo intrati se porrano pentire senza licentia del iudice deputato.'''
 
| '''Capitulo [17] Se li diffidati[!] in nel campo intrati se porrano pentire senza licentia del iudice deputato.'''
 
| '''Cap. 201. Se li disfidati nel campo intrati se si potranno pentire senza licenza del giudice deputato.'''
 
| '''Cap. 201. Se li disfidati nel campo intrati se si potranno pentire senza licenza del giudice deputato.'''
Ancora si dimanda se dui armigeri che sono intrati in lizza per combattere ad oltranza, havendo cominciata la battaglia s’haveranno libertà di pentirsi, di sua commune volontà di non volere più combattere & lasciare la battaglia incompiuta & se per lo giudice si debbono ammettere di non far seguire la incominciata battaglia; M. Baldo da Perosa disse che non valerà più lo pentire a quelli che una volta sono intrati in lizza, con intentione di combattere a tutta oltranza: havendo incominciata la battaglia debbano fino alla fine seguire; la ragione è questa, che si debbe attendere alla pubblica utilità ch’è in tale battaglia, quale spesse volte per forza d’arme si manifesta, dopo che li combattenti, essendo venuti dinanzi al diputato giudice, bisogna che totalmente la battaglia si fornisca, ch’essendo una fiata intrati nel campo et havendo cominciato a combattere in presentia del giudice non sono più in lor potestà del pentirsi, ma sono in arbitrio del giudice; et questo si debbe intendere quando la battaglia fosse causata da gravissimo delitto, come è tradimento, homicidio, over altra cosa occulta di tale falsità, che per bisogno fusse da manifestare, non debbe restare costando di non vedrsi il fine, riservando se per licentia del giudice il pentire permettesse, altramente non intravenendoci volontà, in niun modo pentire si possano.
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Ancora si dimanda se dui armigeri che sono intrati in lizza per combattere ad oltranza, havendo cominciata la battaglia s’haveranno libertà di pentirsi, di sua commune volontà di non volere più combattere & lasciare la battaglia incompiuta & se per lo giudice si debbono ammettere di non far seguire la incominciata battaglia; M. Baldo da Perosa disse che non valerà più lo pentire a quelli che una volta sono intrati in lizza, con intentione di combattere a tutta oltranza: havendo incominciata la battaglia debbano fino alla fine seguire; la ragione è questa, che si debbe attendere alla pubblica utilità ch’è in tale battaglia, quale spesse volte per forza d'arme si manifesta, dopo che li combattenti, essendo venuti dinanzi al diputato giudice, bisogna che totalmente la battaglia si fornisca, ch’essendo una fiata intrati nel campo et havendo cominciato a combattere in presentia del giudice non sono più in lor potestà del pentirsi, ma sono in arbitrio del giudice; et questo si debbe intendere quando la battaglia fosse causata da gravissimo delitto, come è tradimento, homicidio, over altra cosa occulta di tale falsità, che per bisogno fusse da manifestare, non debbe restare costando di non vedrsi il fine, riservando se per licentia del giudice il pentire permettesse, altramente non intravenendoci volontà, in niun modo pentire si possano.
  
 
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| '''Capitulo [18] dala qualita de loco ove se devera fare la singulare bactaglia.'''
 
| '''Capitulo [18] dala qualita de loco ove se devera fare la singulare bactaglia.'''
 
| '''Cap. 202. Della qualità del loco ove si doverà fare la singolare battaglia.'''
 
| '''Cap. 202. Della qualità del loco ove si doverà fare la singolare battaglia.'''
Volendo dire & per auttorità provare quale luoco si debbe eleggere che venga ad esser congruo tra li combattenti per commune sicurtà del combattere, diremo prima sì come al tempo de gli Imperatori Romani per un graditissimo dono questo ufficio della elettione del campo & per gran rimuneratione d’utilità era donare ad huomo dignissimo di conditione & fosse prudente a investigare & trovare il luoco che fosse piano et spatioso et c’hvesse a considerare che alli combattenti non potesse essere in pregiudicio & non potesse sollevar la polvere, che venisse ad offendere la vista & dare a cagione ad alcuno di perdita & vittoria & che fosse situato in termine dove niuno havesse sospetto di superchiaria et che così lo eleggesse in parte dove niuno incongruo accidente potesse accadere, cioè per il voltare del Sole, impeto di vento, indisposition di terreno et incongruità del luoco quale ostaculo; Vegetio, De re militare, per precetto li dinota, consigliandoli che con l’ufficio della prudentia dalli strenui Capitani d’arme luoco & tempo si debbano pigliare, chè facilmente si potrà l’hoste nimico superare; leggesi d’Annibale che superò Paulo Emilio & Marco Varrone capitani Romani, con l’ausilio del reverberante Sole, offendendo la vista de gli armigeri Romani: come ciechi da’ Carthaginesi furono abbattuti. Et nel Vecchio Testamento leggesi che in tale modo s’ottenne una vittoria grande , che coloro i quali portavano li scuti d’oro contra lo aspetto delli raggi del Sole venivano a reverberare contra la vista de’ lor nimici: abbarbagliandoli rimasero vincitori. Leggesi d’Annibale ancora, che per opportunità & dispositione di luoco hebbe altra vittoria; et secondo che ‘l Filosofo scrisse, la fortuna nelle battaglie ha gran potestà, quanto la virtù, lo ingegno & la fortezza, & il loco si debbe per consideratione in modo ordinare, che venga ad essere in similitudine di Labirinto cinto di tre strade, terminate di ligname, il qual per proprio nome si dice lizza, et in caso di necessità si puote con corde, overo lo terreno, come aratro, designato di tre solchi, nelli quali nel primo circolo debbeno stare gli ufficiali & li ministri, cioè patrini diputati alla battaglia fino che serà finita, cioè uno delli dui vinto o superato, con pena di perdita & vittoria di quello che dentro rimanesse; & oltra questo si debbe edificare nel disegnato loco un solaro eminente, overo catafalco, che sia loco del giudice & delli suoi consiglieri & comodo tanto a lui quanto alli diputati ministri, nel vedere & intendere li motivi delli combattenti & loro parole che dicessero; et se ha da osservare continuo silentio, senza strepito niuno di movimento de’ piedi o mani o altri membri che potessero causare, nè tossere, nè rascare, nè fare atto per il quale si potesse intendere segnale che desse aviso in favore o in disfavore delli combattenti, in modo che quello che venisse a perdere potesse opponere non con arme, ma con aviso del circonstante esser stato superato & vinto.
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Volendo dire & per auttorità provare quale luoco si debbe eleggere che venga ad esser congruo tra li combattenti per commune sicurtà del combattere, diremo prima sì come al tempo de gli Imperatori Romani per un graditissimo dono questo ufficio della elettione del campo & per gran rimuneratione d’utilità era donare ad huomo dignissimo di conditione & fosse prudente a investigare & trovare il luoco che fosse piano et spatioso et c’hvesse a considerare che alli combattenti non potesse essere in pregiudicio & non potesse sollevar la polvere, che venisse ad offendere la vista & dare a cagione ad alcuno di perdita & vittoria & che fosse situato in termine dove niuno havesse sospetto di superchiaria et che così lo eleggesse in parte dove niuno incongruo accidente potesse accadere, cioè per il voltare del Sole, impeto di vento, indisposition di terreno et incongruità del luoco quale ostaculo; Vegetio, De re militare, per precetto li dinota, consigliandoli che con l’ufficio della prudentia dalli strenui Capitani d'arme luoco & tempo si debbano pigliare, chè facilmente si potrà l’hoste nimico superare; leggesi d’Annibale che superò Paulo Emilio & Marco Varrone capitani Romani, con l’ausilio del reverberante Sole, offendendo la vista de gli armigeri Romani: come ciechi da’ Carthaginesi furono abbattuti. Et nel Vecchio Testamento leggesi che in tale modo s’ottenne una vittoria grande , che coloro i quali portavano li scuti d’oro contra lo aspetto delli raggi del Sole venivano a reverberare contra la vista de’ lor nimici: abbarbagliandoli rimasero vincitori. Leggesi d’Annibale ancora, che per opportunità & dispositione di luoco hebbe altra vittoria; et secondo che ‘l Filosofo scrisse, la fortuna nelle battaglie ha gran potestà, quanto la virtù, lo ingegno & la fortezza, & il loco si debbe per consideratione in modo ordinare, che venga ad essere in similitudine di Labirinto cinto di tre strade, terminate di ligname, il qual per proprio nome si dice lizza, et in caso di necessità si puote con corde, overo lo terreno, come aratro, designato di tre solchi, nelli quali nel primo circolo debbeno stare gli ufficiali & li ministri, cioè patrini diputati alla battaglia fino che serà finita, cioè uno delli dui vinto o superato, con pena di perdita & vittoria di quello che dentro rimanesse; & oltra questo si debbe edificare nel disegnato loco un solaro eminente, overo catafalco, che sia loco del giudice & delli suoi consiglieri & comodo tanto a lui quanto alli diputati ministri, nel vedere & intendere li motivi delli combattenti & loro parole che dicessero; et se ha da osservare continuo silentio, senza strepito niuno di movimento de’ piedi o mani o altri membri che potessero causare, nè tossere, nè rascare, nè fare atto per il quale si potesse intendere segnale che desse aviso in favore o in disfavore delli combattenti, in modo che quello che venisse a perdere potesse opponere non con arme, ma con aviso del circonstante esser stato superato & vinto.
  
 
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| '''Capitulo [22] che se quando sarra da venire ad singulare bactaglie se devono monstrare indicii per li quali se presuma essere il vero quello che al provocato se oppone.'''
 
| '''Capitulo [22] che se quando sarra da venire ad singulare bactaglie se devono monstrare indicii per li quali se presuma essere il vero quello che al provocato se oppone.'''
 
| '''Cap. 203. Quando s’haverà a venire a singolari battaglie si debbano mostrare gli indicii, per i quali si presuma esser vero ciò che al provocato si oppone.'''
 
| '''Cap. 203. Quando s’haverà a venire a singolari battaglie si debbano mostrare gli indicii, per i quali si presuma esser vero ciò che al provocato si oppone.'''
Si debbe accortamente considerare che innanzi che alla battaglia singolare e di oltranza si pervenga, è di necessario che ‘l requisitore, innanzi c’habbia autorità il suo nimico nel combattere provocare, che mostri gli indicii, presontioni et congetture o delitto contra colui con il quale vuole combattere, acciò possa giustamente pervenire a battaglia, perchè non si debbe procedere per sola informatione del requisitore nella causa, perchè in tal battaglia si dimostra esser senza specie di tortura giudiciale. Et innanzi che si possi procedere per il giudice a dare la tortura a qualche malfattore pigliato et posto in prigione, per colui si debbe prima pigliare informazione della vita di tale delinquente et dopo intendere et vedere il delitto del quale lui è accusato et diligentemente vedere, intendere et esaminare tale causa: trovandosi gli inditii contra di lui, tale che si possa venire a tortura, se dà la tortura. Così adunque si deveno manifestare gli indicii contra l’infamato, per l’infamatore dimostrare, a tal che non apparendo innocenza nè manifesto delitto del provocato, si deve per potenza d’arme la verità dimostrare, sì che l’uno o l’altro resta confesso o disdetto; & questo vuole la legge Lombarda & lo Imperator Federico & M. Baldo da Perossa in una stessa sentenza concordandosi.
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Si debbe accortamente considerare che innanzi che alla battaglia singolare e di oltranza si pervenga, è di necessario che ‘l requisitore, innanzi c’habbia autorità il suo nimico nel combattere provocare, che mostri gli indicii, presontioni et congetture o delitto contra colui con il quale vuole combattere, acciò possa giustamente pervenire a battaglia, perchè non si debbe procedere per sola informatione del requisitore nella causa, perchè in tal battaglia si dimostra esser senza specie di tortura giudiciale. Et innanzi che si possi procedere per il giudice a dare la tortura a qualche malfattore pigliato et posto in prigione, per colui si debbe prima pigliare informazione della vita di tale delinquente et dopo intendere et vedere il delitto del quale lui è accusato et diligentemente vedere, intendere et esaminare tale causa: trovandosi gli inditii contra di lui, tale che si possa venire a tortura, se dà la tortura. Così adunque si deveno manifestare gli indicii contra l’infamato, per l’infamatore dimostrare, a tal che non apparendo innocenza nè manifesto delitto del provocato, si deve per potenza d'arme la verità dimostrare, sì che l’uno o l’altro resta confesso o disdetto; & questo vuole la legge Lombarda & lo Imperator Federico & M. Baldo da Perossa in una stessa sentenza concordandosi.
  
 
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| '''Capitulo [25] quando lo provocatore insultasse lo requesto nante che venesse al deputato loco.'''
 
| '''Capitulo [25] quando lo provocatore insultasse lo requesto nante che venesse al deputato loco.'''
 
| '''Cap. 245. Quando lo provocatore insultasse lo richiesto innanzi che venisse al deputato luoco.'''
 
| '''Cap. 245. Quando lo provocatore insultasse lo richiesto innanzi che venisse al deputato luoco.'''
Si dimanda al giudice deputato, trovandosi dui disfidati per differentia a combattere in cammino per andare al loco determinato del combattere e l’uno contra de l’altro insultasse, inanzi che allo assecurato campo pervenesseno, vincendo lo insultatore, se lo assalito fusse iustamente superato e se lo insultatore debbe essere traditore reputato, per haver insultato lo inimico contra la conventione. Si responde che quantunque siano i nimici disfidati di volere in tal campo, con tal giudice & in tale giornata combattere, non fu però licito offenderlo prima che al deputato loco pervenissero, attento ch’essendo lo insultato adoperato fuori del campo senza l’ordine che alla battaglia si ricercasse, iudica esser specie di tradimento; e per ragione di Civile legge di cavalleria non si può insultare senza disfida, quale havesse ad avisare il nimico che non se dovesse trovare sprovisto nel combattere, tanto più quanto che haveano trovato loco, iudice e l’ordine di combattere con la sicurtà di campo; benchè habbia superato, contra la conventione non è però vincitore, anzi ha commesso il tradimento e vuole la legge Civile e la Imperiale comanda che l’offensore sia tenuto de li danni de lo offeso emendare per haverlo traditamente superato, che per lo traditore lo potria ritornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente & atrocemente punito, come a mancatore de la sua promessa fede & da perfido traditore, secondo lo stilo d’arme & consuetudine & di cavallaria se reputa; et questa è la sententia verissima, per volere una tal questione decidere.
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Si dimanda al giudice deputato, trovandosi dui disfidati per differentia a combattere in cammino per andare al loco determinato del combattere e l’uno contra de l’altro insultasse, inanzi che allo assecurato campo pervenesseno, vincendo lo insultatore, se lo assalito fusse iustamente superato e se lo insultatore debbe essere traditore reputato, per haver insultato lo inimico contra la conventione. Si responde che quantunque siano i nimici disfidati di volere in tal campo, con tal giudice & in tale giornata combattere, non fu però licito offenderlo prima che al deputato loco pervenissero, attento ch’essendo lo insultato adoperato fuori del campo senza l’ordine che alla battaglia si ricercasse, iudica esser specie di tradimento; e per ragione di Civile legge di cavalleria non si può insultare senza disfida, quale havesse ad avisare il nimico che non se dovesse trovare sprovisto nel combattere, tanto più quanto che haveano trovato loco, iudice e l’ordine di combattere con la sicurtà di campo; benchè habbia superato, contra la conventione non è però vincitore, anzi ha commesso il tradimento e vuole la legge Civile e la Imperiale comanda che l’offensore sia tenuto de li danni de lo offeso emendare per haverlo traditamente superato, che per lo traditore lo potria ritornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente & atrocemente punito, come a mancatore de la sua promessa fede & da perfido traditore, secondo lo stilo d'arme & consuetudine & di cavallaria se reputa; et questa è la sententia verissima, per volere una tal questione decidere.
  
 
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| '''Capitulo [31] nel quale se tracta como se deve per ragione elegere et denegare lo iudice conpetente nela bactaglia particulare.'''
 
| '''Capitulo [31] nel quale se tracta como se deve per ragione elegere et denegare lo iudice conpetente nela bactaglia particulare.'''
 
| '''Cap. 248. Come si debbe per ragione eleggere & denegare lo iudice competente nel combattere particolare.'''
 
| '''Cap. 248. Come si debbe per ragione eleggere & denegare lo iudice competente nel combattere particolare.'''
Soleno molti Cavallieri di continuo domandare qual fusse iudice competente fra dui armigeri che havesseno differentia di combattere cercandolo, a li quali se responde secondo la legge scritta: quando fusseno subditi di uno medesimo principe, quello saria iudice competente, essendo il caso per iuste cagione dovesseno combattere, sì come di sopra habiamo referito, perchè se presume che con eguale affetione, senza passione d’animo nel iudicare de qual iusta sententia & perchè la battaglia si fa per esperimento & prova de la verità, de la quale essendo il iudice fra dui sudditi niuna partialità commettaria nel iudicare; ma in caso ch’el Principe loro iudice recusasse o che il Principe intercedesse in lo combattere per qualche iusta cagione, overo che fusseno sudditi di dui altri signori, allhora si doveria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fusse sospetto, però la sospitione vole essere iusta; & quando fusseno li Cavallieri disfidati a la battaglia, che in l’esercito di arme si ritrovasseno militando sotto uno Capitano o conduttiero de esercito, allhora quello saria giudice competente, cioè lo loro Capitano; et quando seguisseno dui eserciti saria giudice competente uno delli capitani, overo altro Principe libero, il quale loro iudicio accettasse et che fusse perito per longa esperientia delli fatti della militia in tali casi et che la sua corte fusse guarnita de copia de Cavallieri armigeri et nobili huomini esperimentati nelle arme, per rispetto che quando fusse Principe che non havesse esperimentata la militia et in le arme mal pratico, non serà idoneo giudice, essendo più in esercitio di altre faccende adoperatosi, quale non convenesseno a Principi militari, come son mercantie, musiche, caccie, balli et altre lascive delitie cortesane, di modo che mai havesse le arme esercitato: saria giudice insufficiente, volendo nelli casi de l’arme giudicare, quando in quelle non fusse conversato, nè ben perito, ancora che fusse in altre cose prudentissimo, per non havere la esperientia, nè peritia nelli casi dubij che accadesseno nel combattere, non potria iustamente iudicare; et posto che dui Re o dui Imperatori volesseno combattere de cosa che alla Ecclesia pertenesse, alhora lo Imperatore, overo lo Papa, seria iudice competente, sì come di sopra è detto de Re Carlo & de Re Pieri & ancora de uno altro Re, li quali volendo pugnare andorno a Bordella, che era de Re de Anglia, el quale, sì come la cronica de Gio. Villano fiorentino referisse, mandorno da quelli el suo frondico per iudice competente & che dovesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.
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Soleno molti Cavallieri di continuo domandare qual fusse iudice competente fra dui armigeri che havesseno differentia di combattere cercandolo, a li quali se responde secondo la legge scritta: quando fusseno subditi di uno medesimo principe, quello saria iudice competente, essendo il caso per iuste cagione dovesseno combattere, sì come di sopra habiamo referito, perchè se presume che con eguale affetione, senza passione d’animo nel iudicare de qual iusta sententia & perchè la battaglia si fa per esperimento & prova de la verità, de la quale essendo il iudice fra dui sudditi niuna partialità commettaria nel iudicare; ma in caso ch’el Principe loro iudice recusasse o che il Principe intercedesse in lo combattere per qualche iusta cagione, overo che fusseno sudditi di dui altri signori, allhora si doveria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fusse sospetto, però la sospitione vole essere iusta; & quando fusseno li Cavallieri disfidati a la battaglia, che in l’esercito di arme si ritrovasseno militando sotto uno Capitano o conduttiero de esercito, allhora quello saria giudice competente, cioè lo loro Capitano; et quando seguisseno dui eserciti saria giudice competente uno delli capitani, overo altro Principe libero, il quale loro iudicio accettasse et che fusse perito per longa esperientia delli fatti della militia in tali casi et che la sua corte fusse guarnita de copia de Cavallieri armigeri et nobili huomini esperimentati nelle arme, per rispetto che quando fusse Principe che non havesse esperimentata la militia et in le arme mal pratico, non serà idoneo giudice, essendo più in esercitio di altre faccende adoperatosi, quale non convenesseno a Principi militari, come son mercantie, musiche, caccie, balli et altre lascive delitie cortesane, di modo che mai havesse le arme esercitato: saria giudice insufficiente, volendo nelli casi de l'arme giudicare, quando in quelle non fusse conversato, nè ben perito, ancora che fusse in altre cose prudentissimo, per non havere la esperientia, nè peritia nelli casi dubij che accadesseno nel combattere, non potria iustamente iudicare; et posto che dui Re o dui Imperatori volesseno combattere de cosa che alla Ecclesia pertenesse, alhora lo Imperatore, overo lo Papa, seria iudice competente, sì come di sopra è detto de Re Carlo & de Re Pieri & ancora de uno altro Re, li quali volendo pugnare andorno a Bordella, che era de Re de Anglia, el quale, sì come la cronica de Gio. Villano fiorentino referisse, mandorno da quelli el suo frondico per iudice competente & che dovesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.
  
 
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| '''Capitulo [37] se lo requesto ad bactaglia non trovarra loco ne iodice se andare devera a loco silvestro et solitario ad conbactere col requiditore.'''
 
| '''Capitulo [37] se lo requesto ad bactaglia non trovarra loco ne iodice se andare devera a loco silvestro et solitario ad conbactere col requiditore.'''
 
| '''Cap. 206. Se lo richiesto a battaglia non trovasse luoco nè giudice, se andare doverà a luogo silvestro & solitario a combatter col requisitore.'''
 
| '''Cap. 206. Se lo richiesto a battaglia non trovasse luoco nè giudice, se andare doverà a luogo silvestro & solitario a combatter col requisitore.'''
Quando fosse uno provocatore richiesto, che dovesse il luoco sicuro & il giudice trovare per fare l’abbattimento di oltranza, in caso dubbio, quando non lo trovasse, si domanda se è tenuto andare a combattere in luoco solitario col suo nimico, come si fosse in selva, overo in bosco, a tale che non fossero spartiti nè prohibiti per non essere giusto, perchè alcuni dissero di sì, che si deve andare, per causa che ‘l bisogno fa molte cose licite, che sono illicite & perchè la spada è giudice & testimonio manifesto di colui che torna dalla battaglia senza ferite, mostra essere il vincitore, come per contrario colui che fosse morto o gravemente ferito seria testimonio del perditore & per questo senza giudice si può del combattere la sentenza riportare, perchè le ferite mostrano esser giudice; perciò incontrario si risponde per dimostratione della verità che ciò facendosi seria contra ogni stile di cavalleria & contra ogni antica consuetudine d’arme, che vuole la battaglia sia celebrata in presenza d’alcuni Principi & di molti cavallieri, alla determinatione delli quali il giudicio si rimette & non altramente; & facendo il contrario serà cosa vituperosissima, fuori d’ogni disciplina militare, più costumi appartinenti a vilissimi beccari, ruffiani et gente plebea, quali son da essere puniti dal iudice della publica giustitia & perchè le cose che non sono laudabili non si debbono usare per li cavalieri, nè per altri huomini degni: per questo si dice che il cavaliero armigero provocato non è tenuto andare in loco solitario per le ragioni scritte di sopra da molti Romani: quelli faceano le lor battaglie nel loco, quale era comune alli eserciti, non andavano per lochi selvaggi, dove non haveriano trovato iudicio di cavalleria & per questo si conchiude gli abbattimenti non si debano fare nelli lochi quali non sono degni de’ cavallieri per combattere.
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Quando fosse uno provocatore richiesto, che dovesse il luoco sicuro & il giudice trovare per fare l’abbattimento di oltranza, in caso dubbio, quando non lo trovasse, si domanda se è tenuto andare a combattere in luoco solitario col suo nimico, come si fosse in selva, overo in bosco, a tale che non fossero spartiti nè prohibiti per non essere giusto, perchè alcuni dissero di sì, che si deve andare, per causa che ‘l bisogno fa molte cose licite, che sono illicite & perchè la spada è giudice & testimonio manifesto di colui che torna dalla battaglia senza ferite, mostra essere il vincitore, come per contrario colui che fosse morto o gravemente ferito seria testimonio del perditore & per questo senza giudice si può del combattere la sentenza riportare, perchè le ferite mostrano esser giudice; perciò incontrario si risponde per dimostratione della verità che ciò facendosi seria contra ogni stile di cavalleria & contra ogni antica consuetudine d'arme, che vuole la battaglia sia celebrata in presenza d’alcuni Principi & di molti cavallieri, alla determinatione delli quali il giudicio si rimette & non altramente; & facendo il contrario serà cosa vituperosissima, fuori d’ogni disciplina militare, più costumi appartinenti a vilissimi beccari, ruffiani et gente plebea, quali son da essere puniti dal iudice della publica giustitia & perchè le cose che non sono laudabili non si debbono usare per li cavalieri, nè per altri huomini degni: per questo si dice che il cavaliero armigero provocato non è tenuto andare in loco solitario per le ragioni scritte di sopra da molti Romani: quelli faceano le lor battaglie nel loco, quale era comune alli eserciti, non andavano per lochi selvaggi, dove non haveriano trovato iudicio di cavalleria & per questo si conchiude gli abbattimenti non si debano fare nelli lochi quali non sono degni de’ cavallieri per combattere.
  
 
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| '''[38] Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
 
| '''[38] Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
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Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l'arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [42] Qua{{dec|u|n}}do uno deli diffidati ad certa iornata volesse provocare uno altro cavaliero se quello porra dire satisfa ala prima bactaglia & po te satisfaro io.'''
 
| '''{{par}} Capitulo [42] Qua{{dec|u|n}}do uno deli diffidati ad certa iornata volesse provocare uno altro cavaliero se quello porra dire satisfa ala prima bactaglia & po te satisfaro io.'''
 
| '''Cap. 210. Quando uno delli sfidati a certa goirnata volesse provocare un altro armigero, se quello potrà dire «satisfa’ alla prima battaglia e poi te satisfarò io».'''
 
| '''Cap. 210. Quando uno delli sfidati a certa goirnata volesse provocare un altro armigero, se quello potrà dire «satisfa’ alla prima battaglia e poi te satisfarò io».'''
E’ da vedere ancora se dui armigeri havesseno dato fede di combattere a certa giornata, in caso che uno di quelli obligati, inanzi alla giornata, richiedesse un altro a battaglia, se questo richiesto potesse refudare il combattere, per rispetto che quel requisitore è obligato prima a altri che non a lui, dicendo che prima si dovesse absolvere dalla prima querella e poi trovandosi in sua libertà si havaria rispetto, quando lo requisitore rispondesse che bastasse per tutti dui. Si domanda se la petitione del richiesto è giusta, che lo requisitore si absolva de la prima obliganza, perchè se risponde di sì, per molte buone ragioni. La prima è che essendo questo requisitore novo, obligato al primo, et essendo superato dal secondo, venirà a vincere uno obligato, quale, trovandose prigione di dui, per ragione saria prima astretto da questo che prima havesse vinto: per questo si può dire il secondo richiesto, trovandose esso homo libero et l’altro obligato, non saria per lui il combattere, nè per vincere, nè per essere vinto da uno ad altro obligato; la terza ragione è che l’obligato è di tal conditione che liberamente non può disponere di sua persona, per essere obligata, la quale si può dire essere come che servo di quello a cui è obligato, in tanto che Aristotile disse che perciò lo debitore sempre vorria che ‘l suo credito non fusse nel mondo; & vuole Andrea d’Isernia che la obligatione personale sia specie di servitute. Onde havendo quella tale obligatione de intrare con l’altro nella battaglia, nella quale verisimilmente se può incorrere morte, captività o servitù, essendo preso da l’altro, per questo sono de dispari conditione & perchè tale battaglia recerca partita di stato libero, sì come di sopra è detto; potria succedere che ‘l provocante obligato vincesse il secondo richiesto & da poi fusse dal primo vinto & superato con infamia: venirà a essere il secondo richiesto presone di uno infame reprobato; imperò per volere evitare tanto inconveniente si debbe absolvere dalla prima battaglia, l’esito de la quale dimostra il secondo richiesto dovere combattere con lui, attento ch’essendo venuto dal primo potrà esser dal secondo recusato & questa è la iusta decisione di tale dimanda; & imperò quello che tiene la disfida della battaglia non debbe intrare in giostre, nè in torniamento, nè in niuno altro periglio, nè debbe fare esercitij nelli quali potesse incorrere caso sinistro nella sua persona, perchè essendo nella giornata impedito di non poter combattere per caso successo per sua colpa & diffetto, essendo andato dove non gli fusse stato necessario, se potria iustamente nella giornata per contumace reputare, nè li saria ammessa la escusatione de lo impedimento, anzi saria datto l’honore al suo nimico, quale audacemente comparse alla giornata parato e disposto con l’arme sue, come debitamente dovesse comparire. Adunque si debbe guardare ciascun disfidato di non pigliare altra impresa, nè fare officio, nè esercitio per il quale alcuna cosa potesse intravenire, per il quale fosse impedita alla giornata, perchè oltra che rimanesse perditore li saria imposto, perchè utilità affettatamente havesse procurato per iscusatione di non volere al combattere comparire, con grandissima infamia dell’honore suo saria da tutti giustamente riputato.
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E’ da vedere ancora se dui armigeri havesseno dato fede di combattere a certa giornata, in caso che uno di quelli obligati, inanzi alla giornata, richiedesse un altro a battaglia, se questo richiesto potesse refudare il combattere, per rispetto che quel requisitore è obligato prima a altri che non a lui, dicendo che prima si dovesse absolvere dalla prima querella e poi trovandosi in sua libertà si havaria rispetto, quando lo requisitore rispondesse che bastasse per tutti dui. Si domanda se la petitione del richiesto è giusta, che lo requisitore si absolva de la prima obliganza, perchè se risponde di sì, per molte buone ragioni. La prima è che essendo questo requisitore novo, obligato al primo, et essendo superato dal secondo, venirà a vincere uno obligato, quale, trovandose prigione di dui, per ragione saria prima astretto da questo che prima havesse vinto: per questo si può dire il secondo richiesto, trovandose esso homo libero et l’altro obligato, non saria per lui il combattere, nè per vincere, nè per essere vinto da uno ad altro obligato; la terza ragione è che l’obligato è di tal conditione che liberamente non può disponere di sua persona, per essere obligata, la quale si può dire essere come che servo di quello a cui è obligato, in tanto che Aristotile disse che perciò lo debitore sempre vorria che ‘l suo credito non fusse nel mondo; & vuole Andrea d’Isernia che la obligatione personale sia specie di servitute. Onde havendo quella tale obligatione de intrare con l’altro nella battaglia, nella quale verisimilmente se può incorrere morte, captività o servitù, essendo preso da l’altro, per questo sono de dispari conditione & perchè tale battaglia recerca partita di stato libero, sì come di sopra è detto; potria succedere che ‘l provocante obligato vincesse il secondo richiesto & da poi fusse dal primo vinto & superato con infamia: venirà a essere il secondo richiesto presone di uno infame reprobato; imperò per volere evitare tanto inconveniente si debbe absolvere dalla prima battaglia, l’esito de la quale dimostra il secondo richiesto dovere combattere con lui, attento ch’essendo venuto dal primo potrà esser dal secondo recusato & questa è la iusta decisione di tale dimanda; & imperò quello che tiene la disfida della battaglia non debbe intrare in giostre, nè in torniamento, nè in niuno altro periglio, nè debbe fare esercitij nelli quali potesse incorrere caso sinistro nella sua persona, perchè essendo nella giornata impedito di non poter combattere per caso successo per sua colpa & diffetto, essendo andato dove non gli fusse stato necessario, se potria iustamente nella giornata per contumace reputare, nè li saria ammessa la escusatione de lo impedimento, anzi saria datto l’honore al suo nimico, quale audacemente comparse alla giornata parato e disposto con l'arme sue, come debitamente dovesse comparire. Adunque si debbe guardare ciascun disfidato di non pigliare altra impresa, nè fare officio, nè esercitio per il quale alcuna cosa potesse intravenire, per il quale fosse impedita alla giornata, perchè oltra che rimanesse perditore li saria imposto, perchè utilità affettatamente havesse procurato per iscusatione di non volere al combattere comparire, con grandissima infamia dell’honore suo saria da tutti giustamente riputato.
  
 
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| '''Capitulo [55] nel quale se tracta si como non e licito corrompere el campione.'''
 
| '''Capitulo [55] nel quale se tracta si como non e licito corrompere el campione.'''
 
| '''Cap. 263. Come non è licito corrompere il Campione.'''
 
| '''Cap. 263. Come non è licito corrompere il Campione.'''
Nella constitutione di Federico si descrive che se ‘l Campione fosse dal nimico corrotto per farsi vincere, benchè sia licito nella battaglia di tutta oltranza con ogni fraude superare l’avversario, non seria però in tal caso vincitore, perchè non merita vittoria secondo la legge civile chi vince con corrottione di premio alcuno, perchè tal battaglia fu inventa & trovata per giudicar la verità in forza d’arme, chè il contrario suo è il corrompere per dinari, sì come colui che vince la sentenza corrompendo il giudice & li testimoni, non è legittimo vincitore; quantunque in battaglia di tutta oltranza sia lecito usare ogni astuzia & fraude per vincere, non però è permesso di usare falsità di corompere il campione, chè non faccia il dovere in giudicio di battaglia, perciocchè la vittoria che se ottenesse saria turpissima, perchè gli antichi Imperatori li virtuosi pugnatori coronavano et dinegavano a quelli che procurano la vittoria, coronando gli avversarij, per conseguire l’honore del trionfo, benchè sia licito più, come più volte è ditto di sopra, in battaglia di tutta oltranza per togliere la potenza del nimico usare ogni fraude, per salvatione della vita: se intende con propria astutia di virtù di battaglia, con la estremità della sua persona, che quelli che con fraude et inganni senza gagliardia et valorsità restano vincitori, benchè superasseno potenti cavallieri; sicchè quello che corrompe il campione non merita l’honore della battaglia & non può dire esser stato vincitore con arme, nè con spada, ma solo per corrottione, la quale è molto da’ valorosi Cavallieri condannata, perchè è specie di gravissimi tradimenti; & da doversi la vittoria dinegare, dove si debbe per virtù d’arme acquistare e superare il nemico per trovare la verità, onde uno filosofo dice che dove intraviene corrottione di danari o altro non può esser cosa laudabile, nè virtuosa; in questo giudicio d’arme, dove non è permesso corrottione alcuna si debbe vincere con la spada & con la propria virtù dell’animo, et per questo non si darà lo honore a quello che vince corrompendo il campione, perciocchè la corrottione è simile del delitto, che merita gravissima pena & per questo non si dà premio nè honore a colui che con mente giusta merita esser punito.
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Nella constitutione di Federico si descrive che se ‘l Campione fosse dal nimico corrotto per farsi vincere, benchè sia licito nella battaglia di tutta oltranza con ogni fraude superare l’avversario, non seria però in tal caso vincitore, perchè non merita vittoria secondo la legge civile chi vince con corrottione di premio alcuno, perchè tal battaglia fu inventa & trovata per giudicar la verità in forza d'arme, chè il contrario suo è il corrompere per dinari, sì come colui che vince la sentenza corrompendo il giudice & li testimoni, non è legittimo vincitore; quantunque in battaglia di tutta oltranza sia lecito usare ogni astuzia & fraude per vincere, non però è permesso di usare falsità di corompere il campione, chè non faccia il dovere in giudicio di battaglia, perciocchè la vittoria che se ottenesse saria turpissima, perchè gli antichi Imperatori li virtuosi pugnatori coronavano et dinegavano a quelli che procurano la vittoria, coronando gli avversarij, per conseguire l’honore del trionfo, benchè sia licito più, come più volte è ditto di sopra, in battaglia di tutta oltranza per togliere la potenza del nimico usare ogni fraude, per salvatione della vita: se intende con propria astutia di virtù di battaglia, con la estremità della sua persona, che quelli che con fraude et inganni senza gagliardia et valorsità restano vincitori, benchè superasseno potenti cavallieri; sicchè quello che corrompe il campione non merita l’honore della battaglia & non può dire esser stato vincitore con arme, nè con spada, ma solo per corrottione, la quale è molto da’ valorosi Cavallieri condannata, perchè è specie di gravissimi tradimenti; & da doversi la vittoria dinegare, dove si debbe per virtù d'arme acquistare e superare il nemico per trovare la verità, onde uno filosofo dice che dove intraviene corrottione di danari o altro non può esser cosa laudabile, nè virtuosa; in questo giudicio d'arme, dove non è permesso corrottione alcuna si debbe vincere con la spada & con la propria virtù dell’animo, et per questo non si darà lo honore a quello che vince corrompendo il campione, perciocchè la corrottione è simile del delitto, che merita gravissima pena & per questo non si dà premio nè honore a colui che con mente giusta merita esser punito.
  
 
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| '''Capitulo [70] nel quale se tracta per quale persone se po pigliare la bactaglia.'''
 
| '''Capitulo [70] nel quale se tracta per quale persone se po pigliare la bactaglia.'''
 
| '''Cap. 214. Trattasi per qual persone si può pigliare la battaglia.'''
 
| '''Cap. 214. Trattasi per qual persone si può pigliare la battaglia.'''
Appresso si dimanda s’è licito pigliare la battaglia personale per diffesa delli figliuoli o per altra congionta persona o per la mogliere: & rispondesi de sì: come dice Messer Baldo, per li parenti è licito & non per li strani pigliare la battaglia, eccetto se fossino Campioni; con licenza del suo superiore, si potria fare per diffesa della patria & ancora per diffendere uno amico carissimo, che fosse debile di persona & impotente, et per stretta amicitia, o compagni d’arme o in altri esercitij nobili & virtuosi per fratello giurato, per vassalli sevi o famigliari ingiuriati, perchè questi tali sono uguali a quelli del sangue proprio & li veri amici sono in un’anima, secondo Aristotile, perciò s’intende c’habbiano giustitia. Et dice la Sacra Scrittura che si deve liberare colui che patisce ingiuria per mano del superbo; & Salamone disse “Non cessar di liberare li tuoi congiunti dalla morte”; & Tullio dice “Quel che non diffende & non resiste all’ingiurie dell’amico è simile a quelli che abbandonano li parenti”; et perciò per virtù di cavalleria si potria combattere per gli amici & parenti e per tutti li sopradetti, perchè io ho dato consiglio, essendo dato il campo a combattere tra dui a tale giornata, perchè il richiesto essendo morto non comparse, et il vivo diceva esser morto per paura, che uno parente del morto potria uscire a sostener la giustitia del morto et quello non esser morto per timore, ma per voler d’Iddio, doveriasi ammettere: ancora in caso di impedimento uno parente per l’altro potria comparire nella battaglia.
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Appresso si dimanda s’è licito pigliare la battaglia personale per diffesa delli figliuoli o per altra congionta persona o per la mogliere: & rispondesi de sì: come dice Messer Baldo, per li parenti è licito & non per li strani pigliare la battaglia, eccetto se fossino Campioni; con licenza del suo superiore, si potria fare per diffesa della patria & ancora per diffendere uno amico carissimo, che fosse debile di persona & impotente, et per stretta amicitia, o compagni d'arme o in altri esercitij nobili & virtuosi per fratello giurato, per vassalli sevi o famigliari ingiuriati, perchè questi tali sono uguali a quelli del sangue proprio & li veri amici sono in un’anima, secondo Aristotile, perciò s’intende c’habbiano giustitia. Et dice la Sacra Scrittura che si deve liberare colui che patisce ingiuria per mano del superbo; & Salamone disse “Non cessar di liberare li tuoi congiunti dalla morte”; & Tullio dice “Quel che non diffende & non resiste all’ingiurie dell’amico è simile a quelli che abbandonano li parenti”; et perciò per virtù di cavalleria si potria combattere per gli amici & parenti e per tutti li sopradetti, perchè io ho dato consiglio, essendo dato il campo a combattere tra dui a tale giornata, perchè il richiesto essendo morto non comparse, et il vivo diceva esser morto per paura, che uno parente del morto potria uscire a sostener la giustitia del morto et quello non esser morto per timore, ma per voler d’Iddio, doveriasi ammettere: ancora in caso di impedimento uno parente per l’altro potria comparire nella battaglia.
  
 
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| '''Capitulo [81] dove se tracta se uno figliolo acepta bactaglia con unaltro se per lo patre po essere p{{dec|u|ro}}hibito.'''
 
| '''Capitulo [81] dove se tracta se uno figliolo acepta bactaglia con unaltro se per lo patre po essere p{{dec|u|ro}}hibito.'''
 
| '''Cap. 218. Se domanda se uno figliuolo accetta battaglia con uno altro, se per lo padre può essere prohibito.'''
 
| '''Cap. 218. Se domanda se uno figliuolo accetta battaglia con uno altro, se per lo padre può essere prohibito.'''
Seguita di intendere se uno figliuolo di uno gentile huomo ha cagione di battaglia con un altro armigero & data la disfida, eletto il iudice & arme & venuti per intrare in el campo, il padre prohibisse la battaglia, allegando il figliuolo non posser venire a tale battaglia senza sua licentia, nè possere intrare in tal iudicio d’arme senza sua volontà per la paterna potestà, al quale lo figliuolo summesso: se domanda se tal prohibitione habbia impedire, la battaglia non se faccia: decidere de non, attento che la militia fu prima che la patria potestà & primo furno le battaglie che la legie civile, che trovare la paterna potestà, dando in ciò pena di punitione al padre che subtraherà il figliolo dalla guerra della repubblica & questo in tempo di guerra; se in tempo di pace la frustra publica e la pena; & consentendo in ciò, lo figliuolo serà deposto a più inferiore grado che non si trova condutto & ancora il padre serà punito quando debilitarà il figliuolo per fraude: acciocchè alla giornata della battaglia publica non se trova in pericolo, reputando le legie, il figliuolo exercitando le arme per padre di famiglia, e non essere scritto allo vincolo della paterna potestà, anzi possere ad oltranza combattere, quale il padre non può impedire, come lo proprio honore si è più obligatione che la paterna potestà: questa è sententia dello Imperatore, dove scrive de l’arte militare.
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Seguita di intendere se uno figliuolo di uno gentile huomo ha cagione di battaglia con un altro armigero & data la disfida, eletto il iudice & arme & venuti per intrare in el campo, il padre prohibisse la battaglia, allegando il figliuolo non posser venire a tale battaglia senza sua licentia, nè possere intrare in tal iudicio d'arme senza sua volontà per la paterna potestà, al quale lo figliuolo summesso: se domanda se tal prohibitione habbia impedire, la battaglia non se faccia: decidere de non, attento che la militia fu prima che la patria potestà & primo furno le battaglie che la legie civile, che trovare la paterna potestà, dando in ciò pena di punitione al padre che subtraherà il figliolo dalla guerra della repubblica & questo in tempo di guerra; se in tempo di pace la frustra publica e la pena; & consentendo in ciò, lo figliuolo serà deposto a più inferiore grado che non si trova condutto & ancora il padre serà punito quando debilitarà il figliuolo per fraude: acciocchè alla giornata della battaglia publica non se trova in pericolo, reputando le legie, il figliuolo exercitando le arme per padre di famiglia, e non essere scritto allo vincolo della paterna potestà, anzi possere ad oltranza combattere, quale il padre non può impedire, come lo proprio honore si è più obligatione che la paterna potestà: questa è sententia dello Imperatore, dove scrive de l’arte militare.
  
 
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| '''Capitulo [101] dove se tracta se un nobile de natura porra provare uno conte o barone.'''
 
| '''Capitulo [101] dove se tracta se un nobile de natura porra provare uno conte o barone.'''
 
| '''Cap. 228. Dove si tratta se uno nobile di natura potrà provare uno Conte o Barone.'''
 
| '''Cap. 228. Dove si tratta se uno nobile di natura potrà provare uno Conte o Barone.'''
Uno nobile di natura & di quattro gradi discendente di nobiltà, offeso o ingiuriato da un Conte o Barone, lo sfida a combattere: quello rifiuta com’a dire «io son Conte con titolo di contado & tu non sei se non un simplice gentilhuomo: non intendo contendere con teco, per niente farti pare et uguale a me»; se dubita se ‘l conte lo può rifiutare, overo se gli potrà dare il campione: li nobili di natura dicono che non ponno esser rifiutati da niuno Signore o Conte, o li Signori dicono che lo posson rifiutare, per rispetto della dignità, gli Araldi et officiali di mare dicono che uno nobile di natura non può esser rifiutato da nissuno Conte o Duca o Signore; & questo dicono ancora gli armigeri, gli giuristi, che la nobiltà per natura & per virtù è più ferma che la degnità, perciocchè questa dignità si dà et toglie come una veste, et la nobiltà sta ferma perpetuamente, secondo che dice Messer Baldo; et la dignità è accidentalmente et la nobiltà è nata da gli antecessori et dalla generatione et la nobiltà non nasce in uno momento et sta in molti antecessori nobili, et però si dice la nobiltà più esser ferma che la dignità, la quale non ha radice et facilmente si perde et toglie & la nobilità non si può facilmente togliere, chè la natura è costante & perpetua, eccetto per gran delitto, & la dignità è accidentale. Et dice il savio che la gloria dell’homo è della nobiltà paterna & la dignità non è da più che la nobiltà et la virtù, et la nobilità è da esser proposta alla dignità; però dice il Decreto et il libro dello Ecclesiastico che la sapienza conforta il sapiente, sopraddice Principi di città et nella sapienza si dinota la nobiltà; et secondo Boetio lo nobile per virtù si debbe anteponere al nobile per dignità et questo si dimostra, perchè la nobiltà è honore supremo, il quale è conveniente alli Re et a coloro i quali vogliono pervenire alle gran dignità et scrive lo Ecclesiastico “beata la terra c’ha il Re nobile”, cioè nato di stirpe regia et dice che non si trova officio nè dignità nè honore nè altra eccellenza che sia più che la nobiltà con virtù mista et non è cosa sopra alla nobiltà; perchè l’Imperatore non è più che nobile o nobilissimo, nè il Re è più che nobile, secondo il Papa, solo scrive a’ Re nobili viro; et dice la legge civile che i nobili s’eleggon alle dignità. Et queste nobiltà temporale son da Dio instituite, come disse Bartolo, et allega lo Libro del Re, et questa nobiltà è la porta ad ogni dignità; et alcuni dicono che li Conti et Baroni hanno nobiltà perchè dominano li vassalli in copia nobile et non nobile, et questa ragione non tiene, perchè se li Conti hanno questa nobiltà data dal Principe, lo nobile etiam ha nobiltà data dalla natura et dalla virtù sua; e questi allegano in lo Libro delli feudi, che dice uno che non è cavalliero non poter combattere con uno cavalliero, nè uno rustico potere combattere con uno nobile, et dicono che li Conti signoreggiano li nobili del suo contado et fanno huomini nobili dando feudi nobili, et la dignità del Conte è Reale, data dal Re, secondo è socio de Re: donde non pare che in pregiudicio del stato e de la Republica et della dignità comitale, che dabbia esponere la propria persona, obligata alla dignità, a pericolo di morte, essendo lui persona publica e ministro della sua Republica, come di sopra ditto habbiamo; parlando delli Imperatori diremo appresso che tal dignità è incarico di tutta la universalità del contado et per causa privata non si debbe far preiudicio a le cose publiche et imperò doveria poter dare campione, il quale al nobile che sia persona privata; & molti sono li privilegi de le persone poste in dignità & specialmente che in le cause criminali litigano per procuratori, dove le altre persone private debbono venir personalmente & non possino esser posti a tortura che se fa per se stessa per manifestare la virtù & ancora non può uno essere incarcerato, nè esser giudicato senza giudici pari & uguali a loro; & habbiamo detto di sopra che li Conti, secondo la legge Civile & Lombarda possono dare il campione, eccetto quando combatter si dovesse per infideltà commessa al vassallo; ma credo ch’in ogni pregiudicio d’arme non se osservarà tal legge, che un Conte, per offesa o incarico fatto per esso, dovesse recusare uno nobile di quattro gradi di nobiltà, per le prime ragioni che habbiamo scritte; & dirà questo nobile «io non curo della tua dignità, ma dello mio honore & non ti disfido come Conte, ma come tale ne provoco la degnità tua, la quale se sta al pare, chè sei più obligato a la Cavalleria et a lo honore militare che alla dignità comitale»; la quale dignità si perde per infamia, come ditto habbiamo; essendo questo atto di militia, uno Conte non lo debbe potere schivare, perchè è suo officio esercitare gli atti militari et diffendere lo honore proprio, essendo compagno de Re et obligato accompagnarlo in le battaglie, tenuto operare la militia in mostrare ardimento di satisfare alla sua fama et honore, altrimenti sarà tenuto et reputato vilissimo, et secondo la legge quello che non stima la sua fama è traditore a se medesimo; et dice Messer Angelo da Perosa che uno Cavalliero, il quale schiva et vieta di non combattere dove bisogna, incorre in infamia grande. Et fra li altri Cavallieri et Baroni dice la legge che se a uno Cavalliero sarà ditto «se non mi farai tale promessa io non te farò combattere» et quello che per timore di non essere privato del combattere farà questa promessa, se potrà rompere come fatta per iusto metu; et ancora quando fusse constretto di promettere di non combattere che potria rivocare quella promissione, come fusse fatta per forza et contra allo suo honore, perch’è obligato alli casi mercenarij a fare lo suo officio militare, altrimenti commette falsità alla militare disciplina; et imperò uno Conte non può rifiutare di combattere con uno nobile per natura, chè è obligato per officio di militia farlo, ma per ragione di legge potria dare Campione uno altro nobile, eccetto in caso di tradimento di Re o della patria o di homicidio et di infideltà al vassallo a combattere con la propria persona, se non fusse vecchio o indesposto alla battaglia.
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Uno nobile di natura & di quattro gradi discendente di nobiltà, offeso o ingiuriato da un Conte o Barone, lo sfida a combattere: quello rifiuta com’a dire «io son Conte con titolo di contado & tu non sei se non un simplice gentilhuomo: non intendo contendere con teco, per niente farti pare et uguale a me»; se dubita se ‘l conte lo può rifiutare, overo se gli potrà dare il campione: li nobili di natura dicono che non ponno esser rifiutati da niuno Signore o Conte, o li Signori dicono che lo posson rifiutare, per rispetto della dignità, gli Araldi et officiali di mare dicono che uno nobile di natura non può esser rifiutato da nissuno Conte o Duca o Signore; & questo dicono ancora gli armigeri, gli giuristi, che la nobiltà per natura & per virtù è più ferma che la degnità, perciocchè questa dignità si dà et toglie come una veste, et la nobiltà sta ferma perpetuamente, secondo che dice Messer Baldo; et la dignità è accidentalmente et la nobiltà è nata da gli antecessori et dalla generatione et la nobiltà non nasce in uno momento et sta in molti antecessori nobili, et però si dice la nobiltà più esser ferma che la dignità, la quale non ha radice et facilmente si perde et toglie & la nobilità non si può facilmente togliere, chè la natura è costante & perpetua, eccetto per gran delitto, & la dignità è accidentale. Et dice il savio che la gloria dell’homo è della nobiltà paterna & la dignità non è da più che la nobiltà et la virtù, et la nobilità è da esser proposta alla dignità; però dice il Decreto et il libro dello Ecclesiastico che la sapienza conforta il sapiente, sopraddice Principi di città et nella sapienza si dinota la nobiltà; et secondo Boetio lo nobile per virtù si debbe anteponere al nobile per dignità et questo si dimostra, perchè la nobiltà è honore supremo, il quale è conveniente alli Re et a coloro i quali vogliono pervenire alle gran dignità et scrive lo Ecclesiastico “beata la terra c’ha il Re nobile”, cioè nato di stirpe regia et dice che non si trova officio nè dignità nè honore nè altra eccellenza che sia più che la nobiltà con virtù mista et non è cosa sopra alla nobiltà; perchè l’Imperatore non è più che nobile o nobilissimo, nè il Re è più che nobile, secondo il Papa, solo scrive a’ Re nobili viro; et dice la legge civile che i nobili s’eleggon alle dignità. Et queste nobiltà temporale son da Dio instituite, come disse Bartolo, et allega lo Libro del Re, et questa nobiltà è la porta ad ogni dignità; et alcuni dicono che li Conti et Baroni hanno nobiltà perchè dominano li vassalli in copia nobile et non nobile, et questa ragione non tiene, perchè se li Conti hanno questa nobiltà data dal Principe, lo nobile etiam ha nobiltà data dalla natura et dalla virtù sua; e questi allegano in lo Libro delli feudi, che dice uno che non è cavalliero non poter combattere con uno cavalliero, nè uno rustico potere combattere con uno nobile, et dicono che li Conti signoreggiano li nobili del suo contado et fanno huomini nobili dando feudi nobili, et la dignità del Conte è Reale, data dal Re, secondo è socio de Re: donde non pare che in pregiudicio del stato e de la Republica et della dignità comitale, che dabbia esponere la propria persona, obligata alla dignità, a pericolo di morte, essendo lui persona publica e ministro della sua Republica, come di sopra ditto habbiamo; parlando delli Imperatori diremo appresso che tal dignità è incarico di tutta la universalità del contado et per causa privata non si debbe far preiudicio a le cose publiche et imperò doveria poter dare campione, il quale al nobile che sia persona privata; & molti sono li privilegi de le persone poste in dignità & specialmente che in le cause criminali litigano per procuratori, dove le altre persone private debbono venir personalmente & non possino esser posti a tortura che se fa per se stessa per manifestare la virtù & ancora non può uno essere incarcerato, nè esser giudicato senza giudici pari & uguali a loro; & habbiamo detto di sopra che li Conti, secondo la legge Civile & Lombarda possono dare il campione, eccetto quando combatter si dovesse per infideltà commessa al vassallo; ma credo ch’in ogni pregiudicio d'arme non se osservarà tal legge, che un Conte, per offesa o incarico fatto per esso, dovesse recusare uno nobile di quattro gradi di nobiltà, per le prime ragioni che habbiamo scritte; & dirà questo nobile «io non curo della tua dignità, ma dello mio honore & non ti disfido come Conte, ma come tale ne provoco la degnità tua, la quale se sta al pare, chè sei più obligato a la Cavalleria et a lo honore militare che alla dignità comitale»; la quale dignità si perde per infamia, come ditto habbiamo; essendo questo atto di militia, uno Conte non lo debbe potere schivare, perchè è suo officio esercitare gli atti militari et diffendere lo honore proprio, essendo compagno de Re et obligato accompagnarlo in le battaglie, tenuto operare la militia in mostrare ardimento di satisfare alla sua fama et honore, altrimenti sarà tenuto et reputato vilissimo, et secondo la legge quello che non stima la sua fama è traditore a se medesimo; et dice Messer Angelo da Perosa che uno Cavalliero, il quale schiva et vieta di non combattere dove bisogna, incorre in infamia grande. Et fra li altri Cavallieri et Baroni dice la legge che se a uno Cavalliero sarà ditto «se non mi farai tale promessa io non te farò combattere» et quello che per timore di non essere privato del combattere farà questa promessa, se potrà rompere come fatta per iusto metu; et ancora quando fusse constretto di promettere di non combattere che potria rivocare quella promissione, come fusse fatta per forza et contra allo suo honore, perch’è obligato alli casi mercenarij a fare lo suo officio militare, altrimenti commette falsità alla militare disciplina; et imperò uno Conte non può rifiutare di combattere con uno nobile per natura, chè è obligato per officio di militia farlo, ma per ragione di legge potria dare Campione uno altro nobile, eccetto in caso di tradimento di Re o della patria o di homicidio et di infideltà al vassallo a combattere con la propria persona, se non fusse vecchio o indesposto alla battaglia.
  
 
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| '''Capitulo [103] dove se tracta se un nobele po refutare ad guagio d{{dec|u|e}} bactaglia uno armigero veterano quale non sia de natura nobele.'''
 
| '''Capitulo [103] dove se tracta se un nobele po refutare ad guagio d{{dec|u|e}} bactaglia uno armigero veterano quale non sia de natura nobele.'''
 
| '''Cap. 227. Se uno nobile può refutare de non combattere con uno armigero veterano, el quale non sia de natura nobile.'''
 
| '''Cap. 227. Se uno nobile può refutare de non combattere con uno armigero veterano, el quale non sia de natura nobile.'''
Uno nobile homo per natura che richiesto de combattere da uno armigero exercitato longo tempo in le arme, non de natura nobile, existendo tutti dui in lo esercitio, questo nobile lo rifiuta, come dire che lui non è nobile paro modo con lui contendere, lo armigero replica «io non intendo contradire parentela con ti, ma intendo per causa conveniente lo mio honore teco combattere et provare la tua forteza, la quale me hai offeso et fallita la tua fede» - lo nobile replica «tuo padre fu rustico et vile: trovate uno altro equale a te» - «chè? Io son nobile, perchè longo tempo ho esercitato la militia et l’arte militare per la republica & io fui fatto nobile & ho havuto honore in arme & imperò non me poi refudare, perchè in l’armi se ricerca la virilità & la esperimentatione & strenuità & non nobilità, nè delitie & quello è nobile ch’ha la exercitatione & la militare virtù in l’arme & non se lauda homo de virtude in soi progenitori, ma la laude debbe essere propria», e ‘l nobile, per sì stando in suo proposito dice «se Dio ha fatto te ignobile & me nobile, non intendo guastare quello che Dio ha fatto et le operationi della natura»; lo ignobile replica «la vostra escusatione non è bona, overo decala male ad me: è più quello ch’io per mia virtude ho requistato che quanto havere da vostri antecessori, da li quali degenerando tu vai alongando de quella virtù che ha fatti li toi antecessori generosi & nobili: imperò procederò contra te ad ogni infamia, el quale refidi lo militare officio, prodigo de tua fama & honore; tu sei armigero & io armigero: in questo exercitio sono a te equale e non poi refidare»; & essendo queste lettere, se debbe iudicare per iudicio di cavalleria se questo nobile per natura potrà refudare de non combattere con questo armigero nato de padre ignobile, essendo lui virtuoso & longamente usato e adoperato in esercitio de arme con bona honestà; & dico non potersi refudare, perchè la militare disciplina non se attende più la natura che la virtù, secondo che habbiamo soprascritto al primo capitolo, dove è per autorità mostrato che la esercitatione & longo esercitio de militia & battaglia fano uno essere bon Cavaliero & non l’ocio & le delicie, nè la natura paterna, la quale giovaria al mistiero de l’armi, perchè li nobili son più animosi & da la natura son generalmente prudenti nati & vocati a l’armi; ma questa sola natura non giova, perchè debbe essere esercitato & operare quello esercitio & non vacare in ocio in lo quale delette l’arme; vocando questa nobilità senza strenuità non serà laudata & imperò quello è nobile ch’ha la nobilità dalli progenitori, secondo che vedremo appresso; & dice la legge Civile che la militia armata & la disciplina militare fu prima che la legge de la nobilità induttiva allo esercitio de l’arme, lo quale pricipalmente se esercita per nobili: se attende più la strenuità che essere nobile senza quella virtù & non se riguarda alla nobilità naturale, ma alla nobilità della strenuità & virtù militare & a quella virtude la quale è più conveniente alla militia armata: questo se prova per la legge imperiale, che vole che uno servo, in arme valoroso, debbe essere aggregato per lo principe in lo numero delli Cavallieri militanti per la sua arditanza, licet sia nato oscuro & ignobile; et uno elegeremo a la militia lo quale serà provato & esercitato longo tempo in quello atto, serà estimato bon armigero et in lo numero delli altri, perchè la militia armata lo fa; & produce l’arte et la scientia et prudentia militare, la sola nobilità de natura, et per questo se reputa habile et degno & approbato ad esercitare l’arme, le quale danno nobilità, faranno nobile quello che sarà esercitato in esse; et dice Tullio che quello che Scipione molti anni meritò per la virtude, hora possano la militia armata et lo Papa nomina nobile uno che ha esercitato la militia armata et dona honore a quelli che sono in defensione de republica & continuo in le arme hanno dignità, come più sia la defensione de la patria che cosa che se possa in questo seculo operare; & de questo ne apareno assai esempli & precetti de li Romani, quali alla morte andorno per la loro patria; & questo dice lo Decreto et Vegetio De re militare e sono adhonorati de honore & son più alti et degni de coloro che vacano in ocio & non hanno questa virtù o simile; questi armigeri son privilegiati de molti privilegi in tutti i libri de la legge, li quali privilegi non hanno che gli homini di natura nobili che esercitano l’armi; & è in tanta eccellentia la virtù militare che non può essere constretto ad essere in militia armato se non li nobili de natura & sono reprovati li rustici per denotare la sua eccellentia, la quale nobilità se acquista per l’arme per li rustici & non nobili per longo esercitio, habiando acquistata quela virtute della strenuità de l’arme, venendo de grado in grado, di tempo in tempo, se esaltando, chè prima son ragaci, dapoi sono famigli armati, dapoi, essendo provato la loro virtude & esperimentata, son tratti huomini de arme, date le arme & cavalli & habbiano condutta et altri sotto lori & portano li cimieri in l’elmo loro in segno di honore & con quello son coronati & signati per demostratione de le loro virtude et son fatti nobili, essendo posti in lo numero grande et loco delli Cavalieri armati; et per tal virtù serà deletta la viltà paterna et acquistarà nobilità, perchè sono in officio de defensione de la republica & compagni deli principi, li quali appellano loro comilitoni & compagni; & è tanto lo honore delle arme che lo Imperatore se fa nominare huomo de arme o cavallier in arme; & è tanto lo honore de l’arme che uno Imperatore, Re o Principe, el quale tiene somo grado, degni d’honore et da lui procede tutte le degnità mondane, come l’acque fiumare del mare: essendo valoroso in arme & armigero sopra tutto, tutte le sue dignità acquistaran questo honore, et sarà tanto più degno Imperatore, Re o Principe, quanto più adunque la virtù dell’armi, che dà honore sopra honore et dignità aggionge al mare d’ogni dignità, et in tutte le gran dignità s’intende la virtù et non la natura sola. Et questo si prova nel Re David et Re Saul, i quali furono pastori et dopo Re, per virtù regnante in loro; et se in loro non fosse stata la virtù militare, Iddio non li haveria eletti al regno; et questi armigeri si trattano per le leggi civili come nobili et per delitti militari son puniti come li nobili et non come li plebei et vocando in armi son tenuti a servitù personali, li quali s’imponessero alle loro città et non sono tenuti a fare officij vili et dopo che son vecchi son trattati et honorati per la legge come nobili; et dice Bartolo che uno ignobile per natura sarà conversato in l’arme per la Republica et per anni dieci farà lo esercitio della militia armata: vivendo virtuosamente sarà nobile; & perciò dico che potrà combattere con un nobile per natura senza potersi rifiutare, perchè sarà di eguale nobiltà, specialmente quanto all’arme, fin che sarà ne gli esercitij d’arme & farà l’arte militare; & di questa nobilità diremo appresso, oltra le cose ditte di sopra.
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Uno nobile homo per natura che richiesto de combattere da uno armigero exercitato longo tempo in le arme, non de natura nobile, existendo tutti dui in lo esercitio, questo nobile lo rifiuta, come dire che lui non è nobile paro modo con lui contendere, lo armigero replica «io non intendo contradire parentela con ti, ma intendo per causa conveniente lo mio honore teco combattere et provare la tua forteza, la quale me hai offeso et fallita la tua fede» - lo nobile replica «tuo padre fu rustico et vile: trovate uno altro equale a te» - «chè? Io son nobile, perchè longo tempo ho esercitato la militia et l’arte militare per la republica & io fui fatto nobile & ho havuto honore in arme & imperò non me poi refudare, perchè in l’armi se ricerca la virilità & la esperimentatione & strenuità & non nobilità, nè delitie & quello è nobile ch’ha la exercitatione & la militare virtù in l'arme & non se lauda homo de virtude in soi progenitori, ma la laude debbe essere propria», e ‘l nobile, per sì stando in suo proposito dice «se Dio ha fatto te ignobile & me nobile, non intendo guastare quello che Dio ha fatto et le operationi della natura»; lo ignobile replica «la vostra escusatione non è bona, overo decala male ad me: è più quello ch’io per mia virtude ho requistato che quanto havere da vostri antecessori, da li quali degenerando tu vai alongando de quella virtù che ha fatti li toi antecessori generosi & nobili: imperò procederò contra te ad ogni infamia, el quale refidi lo militare officio, prodigo de tua fama & honore; tu sei armigero & io armigero: in questo exercitio sono a te equale e non poi refidare»; & essendo queste lettere, se debbe iudicare per iudicio di cavalleria se questo nobile per natura potrà refudare de non combattere con questo armigero nato de padre ignobile, essendo lui virtuoso & longamente usato e adoperato in esercitio de arme con bona honestà; & dico non potersi refudare, perchè la militare disciplina non se attende più la natura che la virtù, secondo che habbiamo soprascritto al primo capitolo, dove è per autorità mostrato che la esercitatione & longo esercitio de militia & battaglia fano uno essere bon Cavaliero & non l’ocio & le delicie, nè la natura paterna, la quale giovaria al mistiero de l’armi, perchè li nobili son più animosi & da la natura son generalmente prudenti nati & vocati a l’armi; ma questa sola natura non giova, perchè debbe essere esercitato & operare quello esercitio & non vacare in ocio in lo quale delette l'arme; vocando questa nobilità senza strenuità non serà laudata & imperò quello è nobile ch’ha la nobilità dalli progenitori, secondo che vedremo appresso; & dice la legge Civile che la militia armata & la disciplina militare fu prima che la legge de la nobilità induttiva allo esercitio de l'arme, lo quale pricipalmente se esercita per nobili: se attende più la strenuità che essere nobile senza quella virtù & non se riguarda alla nobilità naturale, ma alla nobilità della strenuità & virtù militare & a quella virtude la quale è più conveniente alla militia armata: questo se prova per la legge imperiale, che vole che uno servo, in arme valoroso, debbe essere aggregato per lo principe in lo numero delli Cavallieri militanti per la sua arditanza, licet sia nato oscuro & ignobile; et uno elegeremo a la militia lo quale serà provato & esercitato longo tempo in quello atto, serà estimato bon armigero et in lo numero delli altri, perchè la militia armata lo fa; & produce l’arte et la scientia et prudentia militare, la sola nobilità de natura, et per questo se reputa habile et degno & approbato ad esercitare l'arme, le quale danno nobilità, faranno nobile quello che sarà esercitato in esse; et dice Tullio che quello che Scipione molti anni meritò per la virtude, hora possano la militia armata et lo Papa nomina nobile uno che ha esercitato la militia armata et dona honore a quelli che sono in defensione de republica & continuo in le arme hanno dignità, come più sia la defensione de la patria che cosa che se possa in questo seculo operare; & de questo ne apareno assai esempli & precetti de li Romani, quali alla morte andorno per la loro patria; & questo dice lo Decreto et Vegetio De re militare e sono adhonorati de honore & son più alti et degni de coloro che vacano in ocio & non hanno questa virtù o simile; questi armigeri son privilegiati de molti privilegi in tutti i libri de la legge, li quali privilegi non hanno che gli homini di natura nobili che esercitano l’armi; & è in tanta eccellentia la virtù militare che non può essere constretto ad essere in militia armato se non li nobili de natura & sono reprovati li rustici per denotare la sua eccellentia, la quale nobilità se acquista per l'arme per li rustici & non nobili per longo esercitio, habiando acquistata quela virtute della strenuità de l'arme, venendo de grado in grado, di tempo in tempo, se esaltando, chè prima son ragaci, dapoi sono famigli armati, dapoi, essendo provato la loro virtude & esperimentata, son tratti huomini de arme, date le arme & cavalli & habbiano condutta et altri sotto lori & portano li cimieri in l’elmo loro in segno di honore & con quello son coronati & signati per demostratione de le loro virtude et son fatti nobili, essendo posti in lo numero grande et loco delli Cavalieri armati; et per tal virtù serà deletta la viltà paterna et acquistarà nobilità, perchè sono in officio de defensione de la republica & compagni deli principi, li quali appellano loro comilitoni & compagni; & è tanto lo honore delle arme che lo Imperatore se fa nominare huomo de arme o cavallier in arme; & è tanto lo honore de l'arme che uno Imperatore, Re o Principe, el quale tiene somo grado, degni d’honore et da lui procede tutte le degnità mondane, come l’acque fiumare del mare: essendo valoroso in arme & armigero sopra tutto, tutte le sue dignità acquistaran questo honore, et sarà tanto più degno Imperatore, Re o Principe, quanto più adunque la virtù dell’armi, che dà honore sopra honore et dignità aggionge al mare d’ogni dignità, et in tutte le gran dignità s’intende la virtù et non la natura sola. Et questo si prova nel Re David et Re Saul, i quali furono pastori et dopo Re, per virtù regnante in loro; et se in loro non fosse stata la virtù militare, Iddio non li haveria eletti al regno; et questi armigeri si trattano per le leggi civili come nobili et per delitti militari son puniti come li nobili et non come li plebei et vocando in armi son tenuti a servitù personali, li quali s’imponessero alle loro città et non sono tenuti a fare officij vili et dopo che son vecchi son trattati et honorati per la legge come nobili; et dice Bartolo che uno ignobile per natura sarà conversato in l'arme per la Republica et per anni dieci farà lo esercitio della militia armata: vivendo virtuosamente sarà nobile; & perciò dico che potrà combattere con un nobile per natura senza potersi rifiutare, perchè sarà di eguale nobiltà, specialmente quanto all'arme, fin che sarà ne gli esercitij d'arme & farà l’arte militare; & di questa nobilità diremo appresso, oltra le cose ditte di sopra.
  
 
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| '''Capitulo [104] dove se tracta della excellencia et dignita dela armata milicia.'''
 
| '''Capitulo [104] dove se tracta della excellencia et dignita dela armata milicia.'''
 
| '''Cap. 229. Della eccellenza & dignità dell’armata militia.'''
 
| '''Cap. 229. Della eccellenza & dignità dell’armata militia.'''
Dice la legge, in ogni atto di virtù s’attende la dignità de gli huomini, la infamia si dispregia & massime nella militia armata, la qual prima da Iddio venne per conservare la giustitia & per l’ubidientia de’ sudditi & per ampliare l’Imperio del mondo da Iddio dato & per punire li superbi & ribelli & per haver la pace e tranquilità in questo mondo, la qual si turba per la guerra & superbia de’ tiranni & prohibire le violentie, alle quali gli huomini son inclinati; & questo si governa per la forza & sudore delli cavallieri & genti d’arme per voler di Dio, dal quale alla prima età processino li belli et battaglie, quando permesse Re David combattesse con Golia & l’occidessi & ordinò & permisse l’arte militare, per le cause c’ho ditto di sopra; & per incitare le genti alla militia donò infiniti privilegij a quelli ch’esercitassino le armi, dando punitione a quelli che vendessino loro arme o che di quelle facessino stromenti rurali, aratri o zappe, & più che huomini infami non potessino militare in l’armi, nè rustici, o negotiatori, nè artefici, o di mala vita, ma che dovessino esser virtuosi, nobili & di buona fama, che giurassino diffendere la Republica & non evitare la morte: però nella militia è gran religione, per li precetti di virtù & per li giuramenti; & perciò quando si viene a gli effetti di combattere si fanno ripulse, per non haver da combattere con quelli che indegni & reprobati fossino & doveriano esser scacciati dalli eserciti & arte militare; & perciò la legge civile, che parla de’ feudi, volse ch’uno cavalliero non disditto da natura militare, lui et suoi antecessori, non potesse richiedere a personali battaglie un cavalliero di natura non eguale a sè provocatore, ma più degno; & questo non è in osservanza nell’arte militare, ch’uno rustico non potesse appellare a combattere un nobile, ma un cavalliero in arme potrà combatter con un cavalliero di dignità, creato ad un Principe per honore; & così un buono armigero lungo tempo conservato in armi, che fosse di buone virtù & costumato, non potrà esser rifiutato da un cavalliero, o nobile di natura, volendo combattere con lui per causa d’honore, over che fosse provocato dal nobile non lo potria dopo rifiutare; & ancora uno nobile per natura di nobiltà d’arme, che fosse virtuoso & degno, per causa del suo honore & fama offeso da un gran Signore, potria dire «voi m’havete offeso l’honor mio & fama: io voglio con la spada provare haverme offeso ingiustamente» & questo saria tenuto per ragion d’arme rispondere con la propria sua persona, over dare uno campione simile, che combattesse sopra quella querella, altrimenti restaria con poco honore & saria stimato vile & da niente; Imperatore, Re o altri Principi & in ogni ordine di Cavallieri saria giudicato, dover rispondere per sè o per campione, perch’è la nobiltà di tanta eccellentia, che fa habile l’huomo a pervenire ad ogni gran dignità Imperiale, Regia & Ducale; & uno Re, Prencipe o Duca, in sè & non per la dignità è più nobile che un altro nobile per natura, o per nobiltà d’armi o di virtù & potria dire ad ogni Signore «se nobile sei & io nobile sono et uguale a te a venire alla dignità come tu, se Iddio over la fortuna lo volesse»; & per non venire ognuno ad egualità con li nobili, dice Baldo che uno vile non potrà combattere con uno nobile, per non montare a tal dignità, però huomini infami saranno riprobati di non combatter da persona con nobili & la mala vita non fa montare gli huomini a quelle cose che a loro non s’acconviene, nè farli uguali alli virtuosi con loro ardimenti; dice Sallustio “chi contende con huomo misero et vile, simile a lui si fa” & vuole la Lombarda di tutti quelli che son prohibiti per loro infamia, delitti & mala vita di non essere oditi in avocare il giudicio civile, son prohibiti in giudicio d’arme, per la turpitudine di loro vita, perchè gli avocati contrastano con lor scientia e con la voce al iudicio civile et li armigeri con la corazza e con la spada al iudicio della battaglia, over militare, et in ciò son tali giudicij, in battaglie giudiciali di arme, et questi huomini vili et infami come son cacciati da testimoni et da non potere accusare et da ogni degno officio, così si discacciano da l’arte militare, dalla presentia & dal comitato di ogni Principe; & questi son quelli che essi, o loro antecessori, havesseno commessa proditione contra lo Principe o contra la patria et non fusseno restituiti, perchè in tal caso loro et li discendenti, non nati fino al terzo grado, haranno tale repulsa; ancora un nobile o armigero che fusse stato transfuga a l’hoste o alli inimici del suo Signore, o che allhora havesse alcuno segno o avisamento in detrimento del stato, o che per delitto militare fusse stato con infamia da l’esercito cavato o rimesso di fuori, questo tale non potria combatter con un altro virtuoso armigero, nè potria stare alla città Imperiale o regale, in la quale l’Imperatore, Re o Principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero o Cavalliero che in lo dì della battaglia si partisse dallo esercito dalle bandiere o dalla sua squadra per non se trovare battaglia, saria infame & di capitale pena degno; & quelli Cavallieri o armigeri che comettesseno delitti, dishonesti a loro militia, che fosseno ruffiani, tenendo meretrici in guadagno, questi la legge li tiene in grande infamia; & ancora che fusse hospitatore o tavernaro publico & che non oservasse lo iuramento che prestano li cavallieri & fusse pergiuro o prevaricatore o che in lo esercito movesse seditioni o romori in detrimento del stato del suo Signore Duca o Capitano & che fusse preso da l’hoste & potesse ritornare & non ritornasse, perchè saria riputato per infame; et ancora che mandato fusse ad esplorare li progressi delli inimici & restasse con loro, qual più sarà transfuga, overo uno rustico et obligato ad altri, il quale in fraude venisse ad arte militare o chi manifestasse li secreti alli nimici, overo chi, per timore di battaglia, in la giornata infirmità dissimulasse, chè sarà desertore della militia; quello ancora che lascia il Signore alla battaglia & fugirà, perchè commette infideltà & incorrerà in grande infamia, come quello che cercasse amicitia con li nimici del suo Signore; commetteria grande infamia quello ancora che con fraude lasciasse il vigilare et custodire dello esercito di notte o di giorno, o la guardia della persona del suo Principe: sarà in pena capitale con infamia; et uno cavalliero, quale in tempo di guerra alienasse tutte l’arme, ch’è deserto della militia armata, et tale che con opera sua procurasse che gli nimici pigliasse li fideli et parte se l’opera procurasse coloro: et questo secondo la legge Imperiale sarà in pena d’esser posto in fuoco vivo; et quel tale ch’è publicamente escomunicato, et fosse usuraro, qual è infame, o uno mancatore di fede heretico, et ogni nobile ch’esercitasse mestiero non conveniente alla sua nobilitade, è a l’arte militare non condegno, et generalmente ogni huomo che fosse in grande infamia per alcun suo delitto, perchè per la infamia si perde la nobiltà; et similmente un bastardo figliuolo d’huomo nobile, che non havesse una gran virtù, si rifiuta, perchè li bastardi son stimati vili et ignobili et non della casata, riservando s’el fosse moderato et in arme lungo tempo praticato et virtuoso, il quale in caso di proprio honore non si riputaria per giustamente, perchè la natura humana è commune a tutti, et essendo tal bastardo legittimato dal Papa o da Principe, per matrimonio seguente, se fosse virtuoso non si potria ripellare, perchè tutte le leggi et decreti dicono che sono simili alli legittimi; et se fosse dato un bastardo a seguire la corte del Principe lungo tempo, acquisterà privilegio di legittimatione et non si potria rifiutare per questa via, riservando per gran vicij et difetti per li quali incorresse infamia intollerabile: et questo per la religione, ch’è in l’arte militare, la quale recerca grande observatione di virtù & la militare disciplina ha molti precetti descritti in la legie, li quali chi li possa ha gran principio & tale disciplina caccia tutte le infamie da sè & dalla militia: imperò al combattere molto se attende la fama & l’honore & la virtù.
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Dice la legge, in ogni atto di virtù s’attende la dignità de gli huomini, la infamia si dispregia & massime nella militia armata, la qual prima da Iddio venne per conservare la giustitia & per l’ubidientia de’ sudditi & per ampliare l’Imperio del mondo da Iddio dato & per punire li superbi & ribelli & per haver la pace e tranquilità in questo mondo, la qual si turba per la guerra & superbia de’ tiranni & prohibire le violentie, alle quali gli huomini son inclinati; & questo si governa per la forza & sudore delli cavallieri & genti d'arme per voler di Dio, dal quale alla prima età processino li belli et battaglie, quando permesse Re David combattesse con Golia & l’occidessi & ordinò & permisse l’arte militare, per le cause c’ho ditto di sopra; & per incitare le genti alla militia donò infiniti privilegij a quelli ch’esercitassino le armi, dando punitione a quelli che vendessino loro arme o che di quelle facessino stromenti rurali, aratri o zappe, & più che huomini infami non potessino militare in l’armi, nè rustici, o negotiatori, nè artefici, o di mala vita, ma che dovessino esser virtuosi, nobili & di buona fama, che giurassino diffendere la Republica & non evitare la morte: però nella militia è gran religione, per li precetti di virtù & per li giuramenti; & perciò quando si viene a gli effetti di combattere si fanno ripulse, per non haver da combattere con quelli che indegni & reprobati fossino & doveriano esser scacciati dalli eserciti & arte militare; & perciò la legge civile, che parla de’ feudi, volse ch’uno cavalliero non disditto da natura militare, lui et suoi antecessori, non potesse richiedere a personali battaglie un cavalliero di natura non eguale a sè provocatore, ma più degno; & questo non è in osservanza nell’arte militare, ch’uno rustico non potesse appellare a combattere un nobile, ma un cavalliero in arme potrà combatter con un cavalliero di dignità, creato ad un Principe per honore; & così un buono armigero lungo tempo conservato in armi, che fosse di buone virtù & costumato, non potrà esser rifiutato da un cavalliero, o nobile di natura, volendo combattere con lui per causa d’honore, over che fosse provocato dal nobile non lo potria dopo rifiutare; & ancora uno nobile per natura di nobiltà d'arme, che fosse virtuoso & degno, per causa del suo honore & fama offeso da un gran Signore, potria dire «voi m’havete offeso l’honor mio & fama: io voglio con la spada provare haverme offeso ingiustamente» & questo saria tenuto per ragion d'arme rispondere con la propria sua persona, over dare uno campione simile, che combattesse sopra quella querella, altrimenti restaria con poco honore & saria stimato vile & da niente; Imperatore, Re o altri Principi & in ogni ordine di Cavallieri saria giudicato, dover rispondere per sè o per campione, perch’è la nobiltà di tanta eccellentia, che fa habile l’huomo a pervenire ad ogni gran dignità Imperiale, Regia & Ducale; & uno Re, Prencipe o Duca, in sè & non per la dignità è più nobile che un altro nobile per natura, o per nobiltà d’armi o di virtù & potria dire ad ogni Signore «se nobile sei & io nobile sono et uguale a te a venire alla dignità come tu, se Iddio over la fortuna lo volesse»; & per non venire ognuno ad egualità con li nobili, dice Baldo che uno vile non potrà combattere con uno nobile, per non montare a tal dignità, però huomini infami saranno riprobati di non combatter da persona con nobili & la mala vita non fa montare gli huomini a quelle cose che a loro non s’acconviene, nè farli uguali alli virtuosi con loro ardimenti; dice Sallustio “chi contende con huomo misero et vile, simile a lui si fa” & vuole la Lombarda di tutti quelli che son prohibiti per loro infamia, delitti & mala vita di non essere oditi in avocare il giudicio civile, son prohibiti in giudicio d'arme, per la turpitudine di loro vita, perchè gli avocati contrastano con lor scientia e con la voce al iudicio civile et li armigeri con la corazza e con la spada al iudicio della battaglia, over militare, et in ciò son tali giudicij, in battaglie giudiciali di arme, et questi huomini vili et infami come son cacciati da testimoni et da non potere accusare et da ogni degno officio, così si discacciano da l’arte militare, dalla presentia & dal comitato di ogni Principe; & questi son quelli che essi, o loro antecessori, havesseno commessa proditione contra lo Principe o contra la patria et non fusseno restituiti, perchè in tal caso loro et li discendenti, non nati fino al terzo grado, haranno tale repulsa; ancora un nobile o armigero che fusse stato transfuga a l’hoste o alli inimici del suo Signore, o che allhora havesse alcuno segno o avisamento in detrimento del stato, o che per delitto militare fusse stato con infamia da l’esercito cavato o rimesso di fuori, questo tale non potria combatter con un altro virtuoso armigero, nè potria stare alla città Imperiale o regale, in la quale l’Imperatore, Re o Principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero o Cavalliero che in lo dì della battaglia si partisse dallo esercito dalle bandiere o dalla sua squadra per non se trovare battaglia, saria infame & di capitale pena degno; & quelli Cavallieri o armigeri che comettesseno delitti, dishonesti a loro militia, che fosseno ruffiani, tenendo meretrici in guadagno, questi la legge li tiene in grande infamia; & ancora che fusse hospitatore o tavernaro publico & che non oservasse lo iuramento che prestano li cavallieri & fusse pergiuro o prevaricatore o che in lo esercito movesse seditioni o romori in detrimento del stato del suo Signore Duca o Capitano & che fusse preso da l’hoste & potesse ritornare & non ritornasse, perchè saria riputato per infame; et ancora che mandato fusse ad esplorare li progressi delli inimici & restasse con loro, qual più sarà transfuga, overo uno rustico et obligato ad altri, il quale in fraude venisse ad arte militare o chi manifestasse li secreti alli nimici, overo chi, per timore di battaglia, in la giornata infirmità dissimulasse, chè sarà desertore della militia; quello ancora che lascia il Signore alla battaglia & fugirà, perchè commette infideltà & incorrerà in grande infamia, come quello che cercasse amicitia con li nimici del suo Signore; commetteria grande infamia quello ancora che con fraude lasciasse il vigilare et custodire dello esercito di notte o di giorno, o la guardia della persona del suo Principe: sarà in pena capitale con infamia; et uno cavalliero, quale in tempo di guerra alienasse tutte l'arme, ch’è deserto della militia armata, et tale che con opera sua procurasse che gli nimici pigliasse li fideli et parte se l’opera procurasse coloro: et questo secondo la legge Imperiale sarà in pena d’esser posto in fuoco vivo; et quel tale ch’è publicamente escomunicato, et fosse usuraro, qual è infame, o uno mancatore di fede heretico, et ogni nobile ch’esercitasse mestiero non conveniente alla sua nobilitade, è a l’arte militare non condegno, et generalmente ogni huomo che fosse in grande infamia per alcun suo delitto, perchè per la infamia si perde la nobiltà; et similmente un bastardo figliuolo d’huomo nobile, che non havesse una gran virtù, si rifiuta, perchè li bastardi son stimati vili et ignobili et non della casata, riservando s’el fosse moderato et in arme lungo tempo praticato et virtuoso, il quale in caso di proprio honore non si riputaria per giustamente, perchè la natura humana è commune a tutti, et essendo tal bastardo legittimato dal Papa o da Principe, per matrimonio seguente, se fosse virtuoso non si potria ripellare, perchè tutte le leggi et decreti dicono che sono simili alli legittimi; et se fosse dato un bastardo a seguire la corte del Principe lungo tempo, acquisterà privilegio di legittimatione et non si potria rifiutare per questa via, riservando per gran vicij et difetti per li quali incorresse infamia intollerabile: et questo per la religione, ch’è in l’arte militare, la quale recerca grande observatione di virtù & la militare disciplina ha molti precetti descritti in la legie, li quali chi li possa ha gran principio & tale disciplina caccia tutte le infamie da sè & dalla militia: imperò al combattere molto se attende la fama & l’honore & la virtù.
  
 
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| '''Capitulo [106] dove se tracta se uno armigero rusticano lassate larme se de po porra venire ad bactaglia co{{dec|u|n}} uno nobele'''
 
| '''Capitulo [106] dove se tracta se uno armigero rusticano lassate larme se de po porra venire ad bactaglia co{{dec|u|n}} uno nobele'''
| '''Cap. 230. Si tratta se uno armigero rusticano, lassate l’arme, se dipoi potrà venire alli cimenti del combattere.'''
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| '''Cap. 230. Si tratta se uno armigero rusticano, lassate l'arme, se dipoi potrà venire alli cimenti del combattere.'''
Habbiamo di sopra esaminato pienamente che uno rustico, overo ignobile, lungo tempo esercitato in arme, potrà provocare per causa del suo honore uno nobile per natura a combattere da persona a persona, ma dubitasi s’uno armigero rustico per natura, esercitato per lungo tempo in arme et dopo lasciato l’esercitio dell’arme non per delitto, nè per mancamento, volontariamente habita in casa sua antica & vorrà richiedere uno nobile per natura a dover combattere con lui per causa d’honore, se lo potrà fare senza ripulsa. La legge civile dispone ch’uno rustico non può provocare uno nobile a battaglia personale; questo provocatore allega che lui è fatto lungo tempo, esercitando l’arte militare et per questo è nobilitato; dall’altra parte si allega all’incontro che gli armigeri godono il privilegio militario infinchè sono in arme & fanno lo esercitio militare, cioè l’arte dell’arme, overo finchè sono in lizza & stanno preparati all’arte militare & questo ha lasciato l’esercitio militare & è ritornato alla pristina rusticità: & hor si dimanda che vorrà la ragione; dico prima, che uno rustico, che harà fatto il mestiero de l’arme longo tempo e che sia accettato in lo esercito per armigero, finchè serà in campo potrà combattere con ogni nobile per natura, in campo e fora de campo. Ma tutte le leggi voleno che dapoi che lassa in tutto mo mestiero de l’arme et andasse in casa sua, non ha quelli privilegij che godeno li armigeri, eccetto s’el va per pace fatta o con licentia o con proposito di ritornare, e quando sta in lista, o preparato a l’arme; e questo harà loco quando serà redutto in casa sua senza mancamento e quando doppo longo tempo esercitate l’arme, per infirmità o vecchiezza o per havere passati vinti anni in lo mestiere, allhora ha privilegio di cavalliero veterano, che non serà tenuto a servicij da persona vile e serà trattato alle pene come nobile & haverà molti altri privilegi per la legge Imperiale; et imperò questo, havendo fatto lo mestiero de l’arme longo tempo, fidelmente, virtuosamente & dapoi andarà senza ignominia et infamia licentiato da’ superiori a reposare a casa, non perderà la nobiltà acquistata per la virtù militare e quella goderà vivendo nobilmente in casa; e vuol M. Andrea de Isernia che uno nobile, habitando continuo in loco rustico si reputa nobile come habbiamo ditto, onde questo potrà combattere con uno nobile, non obstando che habitasse in loco rustico, perchè l’honore e nobiltade per virtù e per arme acquistata non si perde senza delitto, eccetto quando fusse licentiato da l’esercito per grande delitto commesso o che fusse di là fuggito non finiti li stipendij o quando vivesse vilmente commettendo latrocini o esercitasse mestieri vili appartinenti a lui, o stesse a servigi di persona ignobile, over commettesse viltà & negoci ad huomini nobili, non condegni, chè allhora saria macolata lor nobiltà per arme acquistata, riservando, secondo l’Imperatore, volesse che dessino opera alla cultura, qual è permesso a’ Cavallieri che fossino rimessi a tale esercitio con buona licentia o ad altri negoci honesti; & fa differentia l’Imperatore dalli privilegi dati a quelli ch’esercitano l’arme et quelli che godono gli armigeri che per vinti anni esercitate l’armi, e finito il stipendio o licentiati dallo esercito per causa honesta, andaranno ad ociare et riposare, perchè questi godono privilegi di decurioni & di veterani nobili & sono appellati veterani, ma quelli che sono nel fervore delle armi godono più grandi & diversi privilegi, dati per la legge Imperiale, delli quali privilegi militari parlano più & diverse legge Imperiale.
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Habbiamo di sopra esaminato pienamente che uno rustico, overo ignobile, lungo tempo esercitato in arme, potrà provocare per causa del suo honore uno nobile per natura a combattere da persona a persona, ma dubitasi s’uno armigero rustico per natura, esercitato per lungo tempo in arme et dopo lasciato l’esercitio dell'arme non per delitto, nè per mancamento, volontariamente habita in casa sua antica & vorrà richiedere uno nobile per natura a dover combattere con lui per causa d’honore, se lo potrà fare senza ripulsa. La legge civile dispone ch’uno rustico non può provocare uno nobile a battaglia personale; questo provocatore allega che lui è fatto lungo tempo, esercitando l’arte militare et per questo è nobilitato; dall’altra parte si allega all’incontro che gli armigeri godono il privilegio militario infinchè sono in arme & fanno lo esercitio militare, cioè l’arte dell'arme, overo finchè sono in lizza & stanno preparati all’arte militare & questo ha lasciato l’esercitio militare & è ritornato alla pristina rusticità: & hor si dimanda che vorrà la ragione; dico prima, che uno rustico, che harà fatto il mestiero de l'arme longo tempo e che sia accettato in lo esercito per armigero, finchè serà in campo potrà combattere con ogni nobile per natura, in campo e fora de campo. Ma tutte le leggi voleno che dapoi che lassa in tutto mo mestiero de l'arme et andasse in casa sua, non ha quelli privilegij che godeno li armigeri, eccetto s’el va per pace fatta o con licentia o con proposito di ritornare, e quando sta in lista, o preparato a l'arme; e questo harà loco quando serà redutto in casa sua senza mancamento e quando doppo longo tempo esercitate l'arme, per infirmità o vecchiezza o per havere passati vinti anni in lo mestiere, allhora ha privilegio di cavalliero veterano, che non serà tenuto a servicij da persona vile e serà trattato alle pene come nobile & haverà molti altri privilegi per la legge Imperiale; et imperò questo, havendo fatto lo mestiero de l'arme longo tempo, fidelmente, virtuosamente & dapoi andarà senza ignominia et infamia licentiato da’ superiori a reposare a casa, non perderà la nobiltà acquistata per la virtù militare e quella goderà vivendo nobilmente in casa; e vuol M. Andrea de Isernia che uno nobile, habitando continuo in loco rustico si reputa nobile come habbiamo ditto, onde questo potrà combattere con uno nobile, non obstando che habitasse in loco rustico, perchè l’honore e nobiltade per virtù e per arme acquistata non si perde senza delitto, eccetto quando fusse licentiato da l’esercito per grande delitto commesso o che fusse di là fuggito non finiti li stipendij o quando vivesse vilmente commettendo latrocini o esercitasse mestieri vili appartinenti a lui, o stesse a servigi di persona ignobile, over commettesse viltà & negoci ad huomini nobili, non condegni, chè allhora saria macolata lor nobiltà per arme acquistata, riservando, secondo l’Imperatore, volesse che dessino opera alla cultura, qual è permesso a’ Cavallieri che fossino rimessi a tale esercitio con buona licentia o ad altri negoci honesti; & fa differentia l’Imperatore dalli privilegi dati a quelli ch’esercitano l'arme et quelli che godono gli armigeri che per vinti anni esercitate l’armi, e finito il stipendio o licentiati dallo esercito per causa honesta, andaranno ad ociare et riposare, perchè questi godono privilegi di decurioni & di veterani nobili & sono appellati veterani, ma quelli che sono nel fervore delle armi godono più grandi & diversi privilegi, dati per la legge Imperiale, delli quali privilegi militari parlano più & diverse legge Imperiale.
  
 
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| '''Capitulo [108] dove se tracta se uno artifece sequenter larme et non lassando el suo mistiero se po venir{{dec|u|e}} ad bactaglia con altro armigero.'''
 
| '''Capitulo [108] dove se tracta se uno artifece sequenter larme et non lassando el suo mistiero se po venir{{dec|u|e}} ad bactaglia con altro armigero.'''
| '''Cap. 231. Se uno artefice, seguendo l’arme & non lasciando il suo mestiero, può combattere con un altro armigero.'''
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| '''Cap. 231. Se uno artefice, seguendo l'arme & non lasciando il suo mestiero, può combattere con un altro armigero.'''
Dimandasi una questione necessaria al nostro proposito, se in campo saranno huomini negociatori o artefici et vili et faranno esercitio d’arme, essendo a soldo stipendiati, a piede overo a cavallo, come huomini d’armi et faranno l’arte loro, in campo per causa di loro honore provocare a combattere coloro un altro stipendiario nobile, overo huomo d’arme da honore, se potranno essere ricusati: dico sì con tal ragione, perchè quello deve essere ammesso a combattere con un huomo nobile, il quale sia huomo da potere esercitare l’arte militare secondo la legge d’Imperatore; quelli che esercitano arti mechaniche non debbano essere ammessi alla militia armata, nè ad esercitio d’arme, eccetto li nobili, et tutti negotiatori sono prohibiti dalla militia armata et similmente quelli che son proposti ad alcun mercimonio o a tenere statione, commercio o prattica o che faranno mercantie. Et questo dice Avicenna in una constitutione fatta sopra a simili, et fu indotto per ragione che in loro non regna animosità, nè utilità, nè constantia et debili, non disposti et non habili a l’arme et per ogni piccolo disagio vengono ad infermità et sono instabili alla battaglia et codardi et stanno con l’animo più disposto a loro che alla virilità et più alla pecunia et al guadagno che alla militia, et son sottili et non si deve ponere speranza in loro che possino dare la vittoria, ma più presto sono atti a fare consiglio et cogitano di fuggire, secondo che dice Vegetio, De re militare, che da gli eserciti si deveno cacciare da’ porci salvatici, che si possono accompagnare alla militia, che sono forti et robusti; dice Marco Catone havere audito, nel Bello Macedonio, non esser licito dover combattere con quello il qual non fosse armigero; vuole la legge che quello si deve pigliare all’esercitio d’arme che fosse nato di generatione armigera et huomini non nobili non possino esser della militia accettato senza licentia del Principe, perchè lo figlio suole esser simile al padre vile, et li plebei non si ammettano all’arte militare, secondo la legge Imperiale, nè servi o altri obligati di persona senza licenza del superiore et senza se vedere esperimentation grande di loro; et come habbiamo detto in un altro capitolo, huomini nobili ponno esser costretti all’arte militare per il Principe et non quelli che sono vili et ignobili et però potranno esser rifiutati dalli nobili et altri armigeri d’honore et tutti et li sopraditti, perchè sono prohibiti di esercitare la militia armata et saria carico di combatter con loro et la vittoria di questi tali non daria honore, nè fama, nè palma di vittoria.
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Dimandasi una questione necessaria al nostro proposito, se in campo saranno huomini negociatori o artefici et vili et faranno esercitio d'arme, essendo a soldo stipendiati, a piede overo a cavallo, come huomini d’armi et faranno l’arte loro, in campo per causa di loro honore provocare a combattere coloro un altro stipendiario nobile, overo huomo d'arme da honore, se potranno essere ricusati: dico sì con tal ragione, perchè quello deve essere ammesso a combattere con un huomo nobile, il quale sia huomo da potere esercitare l’arte militare secondo la legge d’Imperatore; quelli che esercitano arti mechaniche non debbano essere ammessi alla militia armata, nè ad esercitio d'arme, eccetto li nobili, et tutti negotiatori sono prohibiti dalla militia armata et similmente quelli che son proposti ad alcun mercimonio o a tenere statione, commercio o prattica o che faranno mercantie. Et questo dice Avicenna in una constitutione fatta sopra a simili, et fu indotto per ragione che in loro non regna animosità, nè utilità, nè constantia et debili, non disposti et non habili a l'arme et per ogni piccolo disagio vengono ad infermità et sono instabili alla battaglia et codardi et stanno con l’animo più disposto a loro che alla virilità et più alla pecunia et al guadagno che alla militia, et son sottili et non si deve ponere speranza in loro che possino dare la vittoria, ma più presto sono atti a fare consiglio et cogitano di fuggire, secondo che dice Vegetio, De re militare, che da gli eserciti si deveno cacciare da’ porci salvatici, che si possono accompagnare alla militia, che sono forti et robusti; dice Marco Catone havere audito, nel Bello Macedonio, non esser licito dover combattere con quello il qual non fosse armigero; vuole la legge che quello si deve pigliare all’esercitio d'arme che fosse nato di generatione armigera et huomini non nobili non possino esser della militia accettato senza licentia del Principe, perchè lo figlio suole esser simile al padre vile, et li plebei non si ammettano all’arte militare, secondo la legge Imperiale, nè servi o altri obligati di persona senza licenza del superiore et senza se vedere esperimentation grande di loro; et come habbiamo detto in un altro capitolo, huomini nobili ponno esser costretti all’arte militare per il Principe et non quelli che sono vili et ignobili et però potranno esser rifiutati dalli nobili et altri armigeri d’honore et tutti et li sopraditti, perchè sono prohibiti di esercitare la militia armata et saria carico di combatter con loro et la vittoria di questi tali non daria honore, nè fama, nè palma di vittoria.
  
 
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| '''Capitulo [152] Sel vincitore acceptera lo soperato per suo presone & dopo relassato con promissione de retornare & non volendo. se porra per lo suo signiore essere constricto de retornare.'''
 
| '''Capitulo [152] Sel vincitore acceptera lo soperato per suo presone & dopo relassato con promissione de retornare & non volendo. se porra per lo suo signiore essere constricto de retornare.'''
 
| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
 
| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
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Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d'arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
  
 
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| '''Capitulo [158] Se uno requesto de ritornare ala data fede allegando impedime{{dec|u|n}}to sarra da essere odito.'''
 
| '''Capitulo [158] Se uno requesto de ritornare ala data fede allegando impedime{{dec|u|n}}to sarra da essere odito.'''
 
| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
 
| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d’arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
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Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d'arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
  
 
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| '''Capitulo [159] se uno sarra vinto in bactaglia de oltra{{dec|u|n}}za et per presone acceptato & dopo lo vincitore lo vorra concedere ad altro cavalieri per presone se fare lo porra.'''
 
| '''Capitulo [159] se uno sarra vinto in bactaglia de oltra{{dec|u|n}}za et per presone acceptato & dopo lo vincitore lo vorra concedere ad altro cavalieri per presone se fare lo porra.'''
 
| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
 
| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d’arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
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Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d'arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
  
 
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| '''Capitulo [164] Dove se tracta sel presone che se piglia per lo sacchomanno deve essere del suo patrone o daltrui.'''
 
| '''Capitulo [164] Dove se tracta sel presone che se piglia per lo sacchomanno deve essere del suo patrone o daltrui.'''
 
| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
 
| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, sì come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d’arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
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Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, sì come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d'arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
  
 
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| '''Capitulo [166]. Dove se tracta de uno che se rendesse sensa disdicta se finita la bactaglia e tenuto disdir{{dec|u|e}}'''
 
| '''Capitulo [166]. Dove se tracta de uno che se rendesse sensa disdicta se finita la bactaglia e tenuto disdir{{dec|u|e}}'''
 
| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
 
| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l’arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
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Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l'arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
  
 
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| '''Capitulo [180] dove se tracta del fine della bactaglia de oltranza.'''
 
| '''Capitulo [180] dove se tracta del fine della bactaglia de oltranza.'''
 
| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
 
| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d’arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d’arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d’arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l’arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
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Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d'arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d'arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d'arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l'arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
  
 
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| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad bactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
 
| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad bactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
 
| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
 
| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
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Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d'arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
  
 
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| '''Capitulo [187] dove se tracta che e maiore desonore o fugire o disdirese con la propria boccha.'''
 
| '''Capitulo [187] dove se tracta che e maiore desonore o fugire o disdirese con la propria boccha.'''
 
| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
 
| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d’arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d’arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
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Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d'arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d'arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
  
 
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Latest revision as of 19:56, 26 January 2024

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

The following is a list of publications containing scans, transcriptions, and translations relevant to this article, as well as published peer-reviewed research.

None.

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness